Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9357 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9357 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6557-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Società a controllo pubblico
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/12/2023
CC
nonchè contro
FALLIMENTO DELLA RAGIONE_SOCIALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 413/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 02/08/2019 R.G.N. 1057/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO che :
con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Palermo, nella dichiarata contumacia della RAGIONE_SOCIALE, rigettava l’appello p roposto dalla RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza del Tribunale della medesima sede che aveva dichiarato che tra l’attrice COGNOME NOME e la RAGIONE_SOCIALE intercorreva un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 27.4.2010 e che aveva condannato detta società a riammettere in servizio la lavoratrice e a pagarle, a titolo di indennità ex art. 32 l. n. 183/2010, una somma commisurata a 9 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;
avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
ha resistito la lavoratrice suddetta con controricorso;
il fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione è rimasto mero intimato;
CONSIDERATO che :
a seguito della fissazione dell’adunanza camerale il difensore della ricorrente con apposita nota ha depositato copia del verbale di conciliazione in sede sindacale intervenuto tra le parti costituite in questa sede, assistite dai rispettivi difensori, verbale in cui, per quanto qui interessa, la società ha rinunciato al ricorso per cassazione che qui ci occupa e la lavoratrice ha aderito a tale rinuncia;
giusta l’art. 390, ult. comma, c.p.c., non essendo costituito in questa sede il fallimento della RAGIONE_SOCIALE, non appare necessaria la notifica dell’atto di rinuncia a detto mero intimato;
risultando regolari la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione, deve essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;
nulla dev’essere disposto quanto alle spese di questo giudizio di cassazione, essendo state regolate dalle parti costituite in questa sede nel senso della loro integrale compensazione nell’ambito della conciliazione tra le stesse intervenuta;
non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell’impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.