Estinzione del processo: le conseguenze della rinuncia al ricorso in Cassazione
L’estinzione del processo è un istituto giuridico che pone fine a un contenzioso senza una decisione sul merito della controversia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sulle conseguenze procedurali ed economiche che derivano dalla scelta di una parte di rinunciare al proprio ricorso, con particolare attenzione alle spese legali e al contributo unificato. Questo provvedimento offre spunti importanti per comprendere le dinamiche e le strategie processuali.
Il caso: una rinuncia strategica in Cassazione
Una società, la Alfa S.r.l., aveva proposto ricorso in Cassazione contro una decisione della Corte d’Appello territoriale. Il giudizio vedeva contrapposta la società ricorrente al fallimento di un’altra immobiliare, la Beta S.r.l., e ad altri soggetti. Prima che la Corte potesse esaminare il caso nella camera di consiglio, i difensori della società Alfa S.r.l. hanno depositato una dichiarazione formale di rinuncia al ricorso. Questo atto unilaterale ha cambiato radicalmente il corso del procedimento.
L’estinzione del processo e le sue implicazioni procedurali
Preso atto della rinuncia, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del processo. La legge, infatti, prevede che la rinuncia validamente notificata alle controparti ponga fine al giudizio. L’ordinanza si sofferma su due aspetti economici molto rilevanti che conseguono a questa decisione.
La questione delle spese legali
La Corte ha stabilito che non era necessario prendere una decisione sulle spese di lite. Questa conclusione si basa sull’articolo 391, comma 2, del codice di procedura civile, che regola le conseguenze dell’estinzione del giudizio di Cassazione. Tale norma, in casi come questo, esclude un provvedimento di condanna alle spese, che vengono quindi regolate secondo accordi tra le parti o, in assenza, restano a carico di chi le ha sostenute.
Il mancato raddoppio del contributo unificato
Un punto cruciale della decisione riguarda il contributo unificato. La legge (art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002) prevede che, in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, la parte soccombente sia tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello già pagato. Si tratta di una misura sanzionatoria per disincentivare le impugnazioni infondate. La Corte ha però chiarito che l’estinzione del processo per rinuncia non rientra in queste categorie. Di conseguenza, non sussistono i presupposti per applicare il raddoppio del contributo.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione motiva la propria decisione sulla base di una chiara interpretazione delle norme procedurali. La rinuncia al ricorso è un atto che produce l’effetto estintivo del processo in modo automatico, una volta che ne sia data comunicazione alle parti costituite, come richiesto dall’art. 390 c.p.c. Le conseguenze, sia sulle spese che sul contributo unificato, derivano direttamente da questa qualificazione. L’estinzione non equivale a una sconfitta nel merito; non è un rigetto né una declaratoria di inammissibilità. È semplicemente la presa d’atto che la parte ricorrente ha perso interesse alla prosecuzione del giudizio. Per questo motivo, le sanzioni previste per chi porta avanti un’impugnazione infondata fino alla fine non possono essere applicate.
Le conclusioni
L’ordinanza esaminata è importante perché ribadisce una netta distinzione tra l’esito negativo di un ricorso e la sua conclusione per estinzione. Per le parti in causa, ciò significa che la rinuncia può rappresentare una strategia processuale valida per evitare conseguenze economiche sfavorevoli, come la condanna alle spese e, soprattutto, il raddoppio del contributo unificato. La decisione conferma che l’applicazione delle norme sanzionatorie deve essere rigorosa e limitata ai soli casi espressamente previsti dal legislatore, senza possibilità di interpretazioni estensive.
Cosa succede al processo se la parte che ha fatto ricorso decide di rinunciarvi?
Il processo si estingue, cioè si conclude senza una decisione nel merito della questione.
In caso di estinzione del processo per rinuncia, chi paga le spese legali?
Secondo l’ordinanza, in questo specifico caso non si è reso necessario decidere sulle spese di lite, come previsto dall’art. 391, comma 2, del codice di procedura civile.
La rinuncia al ricorso comporta il raddoppio del contributo unificato?
No, la Corte ha chiarito che l’estinzione del processo non è una delle ipotesi previste dalla legge (art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002) per le quali scatta il raddoppio del contributo unificato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12213 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12213 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20849/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio del l’avv. NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME di Vastogirardi , che la rappresenta e difende
– controricorrente –
contro
NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso gli indicati indirizzi PEC degli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME che la rappresentano e difendono
– controricorrente –
e contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME
– intimati – avverso il decreto cron. n. 1975/2021 del la Corte d’Appello di Napoli, depositato il 28.6.2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.4.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
rilevato che i difensori della ricorrente hanno depositato in data 17.7.2024 dichiarazione di rinuncia al ricorso, con allegata procura speciale;
rilevato che del deposito dell ‘ atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria (art. 390, comma 3, c.p.c.);
ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto e che non si rileva la necessità di dare luogo a decisione sulle spese di lite (art. 391, comma 2, c.p.c.);
dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del