Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12213 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12213 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20849/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del l’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO di Vastogirardi , che la rappresenta e difende
– controricorrente – contro
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato presso gli indicati indirizzi PEC degli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME , che la rappresentano e difendono
– controricorrente –
e contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME
– intimati – avverso il decreto cron. n. 1975/2021 del la Corte d’Appello di Napoli, depositato il 28.6.2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.4.2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che i difensori della ricorrente hanno depositato in data 17.7.2024 dichiarazione di rinuncia al ricorso, con allegata procura speciale;
rilevato che del deposito dell ‘ atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria (art. 390, comma 3, c.p.c.);
ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto e che non si rileva la necessità di dare luogo a decisione sulle spese di lite (art. 391, comma 2, c.p.c.);
dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del