Estinzione del Processo per Rinuncia: Analisi di un Decreto della Cassazione
L’estinzione del processo è un istituto giuridico che pone fine a una causa senza una decisione sul merito della questione. Una delle cause più comuni di estinzione è la rinuncia agli atti del giudizio da parte di chi lo ha promosso. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio delle conseguenze procedurali ed economiche di tale scelta, specialmente nel giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Ritirato
Una società di trasporti ferroviari aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello di Milano, promuovendo un ricorso per Cassazione contro un suo ex dipendente. Tuttavia, nel corso del giudizio, la stessa società ha deciso di fare un passo indietro, presentando una formale rinuncia al ricorso. Tale rinuncia è stata regolarmente comunicata alla controparte, ovvero l’ex dipendente, che si era costituito in giudizio per difendersi.
La Decisione della Corte e l’estinzione del processo
Preso atto della rinuncia, la Corte di Cassazione ha applicato le norme del Codice di Procedura Civile che regolano questa eventualità. In base agli articoli 390 e 391 c.p.c., la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del processo. Questo significa che il giudizio di Cassazione si è concluso immediatamente, senza che i giudici esaminassero i motivi del ricorso. La sentenza della Corte d’Appello, contro cui era stato presentato il ricorso, è diventata così definitiva.
Contestualmente, la Corte ha provveduto a regolare le spese legali. La parte che rinuncia, infatti, è tenuta a rimborsare alla controparte le spese sostenute per difendersi. Nel caso di specie, la società ricorrente è stata condannata a pagare una somma complessiva per compensi professionali ed esborsi, oltre a un 15% per spese generali e altri accessori di legge.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione del decreto è lineare e si fonda su un presupposto procedurale chiaro: la volontà della parte ricorrente di non proseguire il giudizio. La legge stabilisce che il processo dipende dall’impulso delle parti; se la parte che lo ha iniziato manifesta l’intenzione di abbandonarlo, il giudice ne prende atto e dichiara la fine del procedimento. Il fondamento giuridico risiede negli articoli 390 e 391 del Codice di Procedura Civile, che disciplinano specificamente la rinuncia al ricorso in Cassazione. La condanna alle spese è una conseguenza automatica della rinuncia, basata sul principio di causalità: chi ha dato inizio a un giudizio, costringendo l’altra parte a difendersi, deve farsi carico dei costi se poi decide di non portarlo a termine.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia
La decisione evidenzia un aspetto fondamentale della strategia processuale: la rinuncia a un’impugnazione è un atto che ha conseguenze definitive. Comporta non solo l’accettazione della sentenza precedente, che diventa inattaccabile, ma anche l’onere di sostenere i costi legali di tutte le parti coinvolte. Questo caso serve da monito sull’importanza di valutare attentamente le probabilità di successo di un ricorso prima di intraprenderlo, poiché un ripensamento tardivo può rivelarsi economicamente oneroso. La scelta di rinunciare chiude la porta a qualsiasi ulteriore discussione nel merito, cristallizzando la situazione giuridica definita dal grado di giudizio precedente.
Cosa succede se la parte che ha fatto ricorso in Cassazione decide di rinunciare?
Il processo si estingue, ovvero si chiude senza che la Corte esamini il merito del ricorso. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per rinuncia?
Salvo diversi accordi tra le parti, la parte che rinuncia al ricorso è tenuta a rimborsare le spese legali sostenute dalla controparte per difendersi nel giudizio.
La rinuncia al ricorso chiude definitivamente la questione?
Sì, la rinuncia al ricorso e la conseguente estinzione del processo rendono definitiva la sentenza del grado precedente, impedendo che la stessa questione possa essere nuovamente discussa in quel giudizio.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 22063 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 22063 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 31/07/2025
nella causa vertente tra:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME domicilio digitale ; giusta procura in atti;
ricorrente
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME domicilio digitale ; giusta procura in atti;
contro
ricorrente
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, n. 677-2023, depositata il 29.8.2023, N.R.G. 345-2023;
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e che la stessa è stata comunicata alla controparte;
P.Q.M.
Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2500,00 per compensi professionali e in € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Roma, 29.7.2025