Estinzione del Processo: Quando l’Accordo tra le Parti Ferma la Causa in Cassazione
L’estinzione del processo rappresenta una delle possibili conclusioni di un contenzioso legale, spesso meno nota della classica sentenza. Si verifica quando, per varie ragioni, il giudizio si interrompe prima di arrivare a una decisione finale sul merito della questione. Un caso emblematico è quello che analizziamo oggi, deciso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8002/2025, che illustra come una conciliazione tra le parti possa portare alla chiusura definitiva di un ricorso.
I Fatti di Causa: Dal Licenziamento al Ricorso in Cassazione
La vicenda ha origine da un licenziamento intimato da una nota società per azioni a un suo dipendente in data 7 giugno 2021. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento e la Corte d’Appello di Salerno gli ha dato ragione, annullando l’atto e ordinando alla società non solo di reintegrarlo nel suo posto di lavoro, ma anche di corrispondergli un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità di retribuzione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e al pagamento delle spese processuali.
Contro questa decisione, ritenuta ingiusta, la società ha proposto ricorso presso la Corte Suprema di Cassazione. Il lavoratore, dal canto suo, ha scelto di non costituirsi in giudizio, rimanendo ‘intimato’, ovvero senza svolgere attività difensive in questa fase.
La Decisione della Cassazione e l’Estinzione del Processo per Rinuncia
Quando il caso è giunto all’attenzione della Suprema Corte, si è verificato un colpo di scena. Prima che i giudici potessero esaminare i motivi del ricorso, la società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia. Questo significa che ha formalmente dichiarato di non voler più proseguire il giudizio.
La Corte, prendendo atto di questa volontà, non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del processo. La causa si è quindi conclusa definitivamente, senza una valutazione nel merito dei motivi di ricorso presentati dalla società.
Le Motivazioni: La Rinuncia al Ricorso a Seguito di Conciliazione
Il cuore della decisione risiede nella ragione che ha spinto la società a rinunciare. Come attestato nell’atto depositato, le parti avevano raggiunto una ‘conciliazione della lite’ in sede sindacale in data 6 agosto 2024. In sostanza, azienda e lavoratore hanno trovato un accordo extragiudiziale per porre fine alla loro controversia.
Questo accordo ha avuto due effetti processuali cruciali:
1. La società ricorrente ha rinunciato al ricorso.
2. Il lavoratore (la ‘controparte’) ha dichiarato di accettare tale rinuncia.
Un elemento importante dell’accordo è stata la ‘compensazione delle spese’, ovvero la decisione condivisa che ciascuna parte si sarebbe fatta carico delle proprie spese legali sostenute per il giudizio in Cassazione. L’accettazione della rinuncia da parte dell’intimato è fondamentale, poiché consolida la chiusura del procedimento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche e il Contributo Unificato
La pronuncia ha un’importante implicazione pratica riguardo al cosiddetto ‘raddoppio del contributo unificato’. La legge (d.P.R. 115/2002) prevede che la parte il cui ricorso viene respinto integralmente o dichiarato inammissibile o improcedibile debba versare un ulteriore importo pari a quello già pagato per l’iscrizione a ruolo della causa. In questo caso, dichiarando l’estinzione del processo per rinuncia, la Corte ha specificato che non sussistono i presupposti per tale versamento aggiuntivo. Questa è una conseguenza favorevole per la parte ricorrente, che, pur non ottenendo una vittoria in giudizio, evita un ulteriore esborso economico grazie all’accordo raggiunto. La decisione sottolinea quindi l’efficacia degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, come la conciliazione, che possono portare a una conclusione rapida e meno onerosa del contenzioso.
Cosa succede se una parte rinuncia al proprio ricorso in Cassazione?
Se la parte che ha presentato il ricorso vi rinuncia e l’altra parte accetta tale rinuncia, il processo si estingue. Ciò significa che il giudizio si conclude definitivamente senza che la Corte emetta una decisione sul merito della controversia.
Perché la Corte ha dichiarato l’estinzione del processo in questo caso specifico?
La Corte ha dichiarato l’estinzione perché la società ricorrente ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso, motivato da un accordo di conciliazione raggiunto con il lavoratore in sede sindacale. Il lavoratore ha a sua volta accettato la rinuncia.
In caso di estinzione del processo per rinuncia, si deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. Sulla base di questa ordinanza, la Corte ha stabilito che, in caso di estinzione del processo per rinuncia accettata, non sussistono le condizioni previste dalla legge (art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002) per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8002 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8002 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14264-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso RAGIONE_SOCIALE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME
– intimato – avverso la sentenza n. 170/2023 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 02/05/2023 R.G.N. 509/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa
La Corte d’appello di Salerno, con la sentenza in atti, accogliendo il reclamo proposto da COGNOME COGNOME ha annullato il licenziamento intimatogli il 7.6.2021 dalla società RAGIONE_SOCIALE
Oggetto
R.G.N. 14264/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 22/01/2025
CC
condannando a datrice a reintegrarlo nel posto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione globale di atto, oltre che al versamento dei contributi e spese processuali liquidate in sentenza.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi. COGNOME NOME è rimasto intimato e non ha svolto attività difensive.
Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Motivi della decisione
Deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia, siccome attestata dal relativo atto depositato in questo giudizio, con il quale la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per intervenuta conciliazione della lite tra le parti intervenuta in sede sindacale, come da verbale in data 6.8.2024; in cui la controparte ha pure dichiarato di accettare la predetta rinunzia con compensazione delle spese.
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a tito lo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME