Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16175 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 16175 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1715-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
ricorrente principale -controricorrente incidentale –
Oggetto
Trasferimento azienda lavoro
R.G.N. 1715/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 18/03/2025
CC
avverso la sentenza n. 64/2020 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 25/06/2020 R.G.N. 160/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/03/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO
che , con la sentenza n. 64/2020, la Corte di Appello di Potenza accoglieva il gravame proposto da COGNOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, in riforma della pronuncia di primo grado condannava la società al pagamento del risarcimento del danno subito dal lavoratore parametrato alle retribuzioni non percette con decorrenza dalla data di ricezione della lettera raccomandata del 14.9.2015 fino alla data di effettiva assunzione, oltre accessori e previa detrazione delle somme percepite dal COGNOME a titolo di trattamento di integrazione salariale straordinario e in deroga; che avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;
che l’intimato ha resistito con controricorso presentando ricorso incidentale sulla base di un motivo cui resisteva a sua volta con controricorso la società;
che il Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO
che nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia sia per il ricorso principale che per quello incidentale, con relativa accettazione delle parti, per essere stata la controversia conciliata con un accordo transattivo;
che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc;
che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15).
PQM
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 marzo 2025