Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2209 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2209 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15542/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, ricorrente-
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
contro
ricorrente-
avverso il decreto del Tribunale Bari di cui al procedimento nr. 7/2019, depositata il 08/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2024
dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Bari, con decreto dell’8 maggio 2023, ha rigettato il reclamo proposto dall’avv. COGNOME NOME avverso il provvedimento del G.D. di liquidazione dei compensi per le attività professionali svolte dal legale nei giudizi davanti al TAR di Roma, al Consiglio di Stato e al Giudice del Lavoro.
COGNOME NOME ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a sei motivi, il Fallimento ha svolto attività difensiva mediante controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha depositato in data 17/7/2024 atto di rinuncia, dando atto del raggiungimento di un accordo transattivo, sottoscritto dalla stessa parte, che è stata accettata con dichiarazione sottoscritta anche dal curatore del fallimento.
Consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese essendone stata prevista la loro compensazione nell’atto di rinuncia.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
PQM
La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 19 dicembre