Estinzione del Processo per Rinuncia: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
Quando una parte decide di non proseguire un giudizio di impugnazione, può presentare una rinuncia al ricorso. Questo atto comporta l’estinzione del processo, un esito che ha precise conseguenze sia sulle spese legali sia su altri oneri fiscali, come il contributo unificato. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i requisiti formali della rinuncia e le sue implicazioni pratiche, offrendo importanti spunti di riflessione.
Il Caso in Esame: Dall’Impugnazione alla Rinuncia
La vicenda trae origine dal ricorso per cassazione presentato da un cittadino avverso una sentenza. L’Amministrazione Finanziaria si era costituita in giudizio depositando un controricorso. Tuttavia, prima che la Corte potesse fissare l’udienza per la discussione, il ricorrente ha cambiato idea, decidendo di abbandonare l’impugnazione. Ha quindi formalizzato la sua intenzione attraverso un atto di rinuncia, regolarmente sottoscritto e notificato alla controparte.
La Decisione della Corte sulla estinzione del processo
Di fronte a questa iniziativa, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà del ricorrente. Verificata la correttezza formale dell’atto di rinuncia, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del processo, chiudendo così definitivamente la controversia in quella sede. La Corte ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese legali tra le parti e ha escluso l’applicazione della sanzione del raddoppio del contributo unificato.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Cassazione si fonda su una precisa applicazione delle norme del codice di procedura civile. Innanzitutto, l’articolo 390 stabilisce le modalità con cui la rinuncia deve essere effettuata. Nel caso di specie, la Corte ha accertato che tutti i requisiti erano stati rispettati:
1. Tempestività: La rinuncia è intervenuta prima dell’udienza di discussione.
2. Forma: L’atto è stato sottoscritto sia dalla parte personalmente sia dal suo difensore, munito di procura speciale per compiere tale atto.
3. Notifica: L’atto è stato correttamente notificato al procuratore della controparte.
Un punto fondamentale sottolineato dalla Corte è che la rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale. Ciò significa che, per essere efficace e produrre l’estinzione del processo, non necessita dell’accettazione della controparte. Una volta perfezionata, la Corte è tenuta a dichiarare l’estinzione ai sensi dell’articolo 391 del codice di procedura civile.
Le Conclusioni: Spese Legali e Contributo Unificato
Le conseguenze pratiche di questa decisione sono molto importanti. Per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha optato per la compensazione totale. La motivazione risiede nel fatto che, successivamente al deposito del ricorso, si era consolidato un orientamento giurisprudenziale sulle questioni trattate, rendendo equa la decisione di non addossare i costi a nessuna delle due parti.
Ancora più rilevante è la conclusione sul contributo unificato. La normativa (art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002) prevede che la parte il cui ricorso viene respinto, dichiarato inammissibile o improcedibile debba versare un ulteriore importo pari a quello del contributo iniziale. La Corte ha chiarito che la declaratoria di estinzione del processo esime il rinunciante da tale obbligo, poiché l’estinzione è un esito diverso da quelli sanzionati dalla legge. Questa precisazione rappresenta un incentivo a non proseguire liti dall’esito incerto, evitando un aggravio di costi.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La Corte, verificata la regolarità dell’atto di rinuncia, dichiara l’estinzione del processo, chiudendo così il giudizio di legittimità.
La rinuncia al ricorso deve essere accettata dalla controparte per essere valida?
No, la rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale e non richiede l’accettazione della controparte per produrre i suoi effetti e determinare l’estinzione del giudizio.
In caso di estinzione del processo per rinuncia, si deve pagare il raddoppio del contributo unificato?
No, la declaratoria di estinzione del processo esime la parte rinunciante dall’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto invece per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25397 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 25397 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/09/2024
trovare applicazione sin dalla relativa pronuncia e che la fattispecie in esame esula del tutto dalla disciplina del recesso;
per la cassazione di tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, cui l’RAGIONE_SOCIALE si è opposta con controricorso;
in data 29 agosto 2024 NOME COGNOME ha rinunciato al ricorso con atto ritualmente sottoscritto ed in pari data ha notificato tale atto alla controparte.
CONSIDERATO CHE
l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;
la rinuncia è rituale, in quanto è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal ricorrente e dal difensore munito di procura speciale ed è stata notificata al procuratore della controparte in data 29.8.2024;
la rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte;
4 . va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod. proc. civ.);
le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate, in considerazione de ll’avvenuto consolidamento in epoca successiva al deposito del ricorso della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate;
6 . la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115;
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte