Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25336 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 25336 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8393-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME, COGNOME COGNOME NOMECOGNOME, rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4705/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/10/2021 R.G.N. 848/2019;
Oggetto
Estinzione del processo
R.G.N.8393/2022
COGNOME
Rep.
Ud 24/06/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che
la Corte di appello di Napoli ha accolto l’appello di NOME COGNOME e altre cinque lavoratrici e, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità dei verbali di conciliazione sottoscritti il 3.11.2016 nonché l’avvenuto trasferimento di azienda tra la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e la RAGIONE_SOCIALE e la continuità del rapporto di lavoro tra le appellanti e quest’ultima società;
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE con cinque motivi. Le lavoratrici hanno resistito con controricorso. La RAGIONE_SOCIALE in liquidazione non ha svolto difese;
la Consigliera delegata ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. La società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, datato 21.10.2024, insistendo per la compensazione integrale delle spese del giudizio. Le controricorrenti hanno depositato dichiarazione di non accettazione della rinuncia al ricorso ed hanno richiesto la condanna della società alla rifusione, in loro favore, delle spese. Con decreto del Presidente, pronunciato ai sens i dell’art. 391, comma 1, c.p.c. e datato 1.4.2025, è stata dichiarata l’estinzione del processo, con compensazione delle spese di lite. Con istanza del 4.4.2025, le controricorrenti hanno richiesto la fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 391, comma 3, c.p.c.;
i l Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
La RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di rinuncia al ricorso ritualmente notificato. La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass., S.U. 34429 del 2019; Cass. n. 17187 del 2014; n. 23840 del 2008); nel caso di specie, il difensore delle controricorrenti, preso atto dell’avvenuta rinuncia, ha insistito per la liquidazione delle spese processuali;
sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c. perché sia dichiarata l’estinzione del processo;
le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della società rinunciante, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., in ragione della soccombenza virtuale della stessa alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte su analoghi ricorsi (v. Cass. n. 9617 del 2024; n. 9555 del 2024); orientamento di cui si dà atto sia nella proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e sia nello stesso atto di rinuncia da parte della società, che ha esposto di non avere ‘più interesse alla prosecuzione del giudizio iniziato con il ricorso principale in quanto sussistono dei precedenti sfavorevoli alle tesi della società’;
pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis , al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al
rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 200,00 per esborsi e € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore d ell’avv. NOME COGNOME antistataria.
Così deciso nell’adunanza camerale del 24 giugno 2025
La Presidente
NOME