Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29173 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29173 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21703/2024 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME che lo rappresenta e difende
-controricorrente, ricorrente incidentale-
COGNOME NOME,
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4799/2024 depositata il 04/07/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’ appello di Roma, pubblicata in data 4.7.2024 e notificata il 5.7.2024, con la quale è stato respinto l’appello contro la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva accolto la domanda revocatoria introdotta ex art.2901 c.c. da NOME COGNOME poi coltivata dall’erede NOME COGNOME – per la declaratoria di inefficacia, nei confronti dell’attore , del contratto di compravendita immobiliare intercorso tra NOME COGNOME -venditrice, debitrice del RAGIONE_SOCIALE– e NOME, terzo acquirente, al quale è succeduto in corso di giudizio l’erede testamentario NOME.
Il ricorso è stato notificato anche a NOME COGNOME, al quale con altro atto di compravendita immobiliare NOME COGNOME aveva ceduto un immobile in Grosseto.
La domanda proposta ex art.2901 c.c. da NOME COGNOME anche a riguardo di detta compravendita era stata respinta dal Tribunale, senza proposizione di appello da parte dell’attore e proprio per questo la Corte d’ appello di Roma aveva rilevato come nulla doveva essere disposto per le spese del grado <>, essendo stato questi <>, senza proposizione di domande nei suoi confronti. Indi il terzo acquirente dell’immobile già di proprietà della ricorrente in Grosseto è stato
raggiunto dalla notificazione del ricorso per cassazione pur non essendo più parte del giudizio, essendo già stata definita con esito per lui favorevole la sua posizione.
Fissata adunanza camerale per la discussione del ricorso al 24.9.2025, prima dello svolgimento dell’adunanza è stato depositato nel PCT atto di rinuncia, sottoscritto personalmente da NOME COGNOME, NOME COGNOME e da NOME COGNOME -cioè da tutte le parti del giudizio di cassazione, non essendo più tale NOME COGNOME nonostante la notificazione del ricorsononché dai loro difensori, con contestuale richiesta di ordinare la cancellazione della disposta trascrizione della domanda revocatoria e con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’atto di rinuncia, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori nel rispetto del disposto dell’art.390 co . 2 c.p.c., è intervenuto il 10/07/2025, prima della data dell’adunanza fissata per la decisione del ricorso: è pertanto rispettato anche il disposto dell’art.390 c.p.c. e può farsi luogo alla declaratoria di estinzione del processo.
Tutte le parti ancora coinvolte nel giudizio concordemente e, segnatamente, NOME COGNOME, a vantaggio del quale la domanda di revocatoria ex art.2901 c.c. era stata trascritta, hanno chiesto pure che sia disposta la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva, indicata come effettuata presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 1 il 2.4.2014 -RG n.38739 e RP NUMERO_DOCUMENTO– e presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Grosseto il 4.4.2014 -RG NUMERO_DOCUMENTO e RP 2933-.
AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, ha depositato successiva memoria illustrativa, in relazione all’adunanza camerale del 24.9.2025, insistendo per la disposizione dell’o rdine di cancellazione delle trascrizioni -anche, quindi, della trascrizione della stessa domanda operata presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Grosseto il 4.4.2014 agli RG 3750 e RP 2933-; questa seconda trascrizione riguarda il contratto di compravendita avente ad oggetto un immobile in Grosseto, ceduto da NOME COGNOME a NOME COGNOME, del quale la iniziale richiesta di declaratoria di inefficacia ex art.2901 c.c. era stata irrevocabilmente respinta dal Tribunale in assenza di proposizione di appello da parte del soccombente COGNOME. Nella sentenza di primo grado il Tribunale di Roma dà atto di non poter procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda per assenza di documentazione di supporto.
Essendovi adesione di tutte le parti interessate, sussistono i presupposti sia per la declaratoria di estinzione per rinuncia, sia per disporre la richiesta cancellazione della trascrizione operata presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 1 (si richiama in proposito Cass. n.8759/2024, in linea con un orientamento interpretativo già in precedenza ripetutamente espresso, secondo il quale ‘ Nel giudizio di cassazione, tanto nell’ipotesi di estinzione per rinunzia (accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all’ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all’azione, espressamente regolata dal comma 2 dell’art. 2668 c.c. ‘ ).
Non può invece essere disposta la cancellazione della trascrizione della domanda operata presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Grosseto -della quale non vi è, peraltro, documentazione alcuna-, perché relativa ad un contenzioso già definitosi all’esito del giudizio di primo grado, non coinvolto quindi nel presente ricorso. La questione dovrà essere trattata dalle parti interessate nella sede opportuna.
Nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio di legittimità stante l’accettazione e, peraltro, avendone chiesto tutte le parti concordemente la compensazione.
Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13 DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione, principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile, o sia stata respinta nel merito: l’ipotesi dell’estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il ricorso per cassazione non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate.
PQM
La Corte di cassazione, sezione seconda civile
-dichiara estinto giudizio di cassazione;
-ordina, ex art.2668 c.c., al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma 1 la cancellazione della trascrizione della domanda revocatoria ex art.2901 c.c. effettuata il 2.4.2014, RG n.NUMERO_DOCUMENTO e RP n.24594, con esonero di responsabilità;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Presidente NOME COGNOME