Estinzione del processo: quando un accordo chiude la causa in Cassazione
L’estinzione del processo rappresenta una delle modalità con cui un giudizio può concludersi prima di arrivare a una sentenza sul merito. Ciò accade quando le parti, attraverso un accordo, decidono di non proseguire la lite. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un esempio pratico di come la volontà delle parti possa prevalere, portando alla chiusura definitiva di una controversia anche nel più alto grado di giudizio.
I Fatti del Caso
La vicenda nasce da una controversia in materia di diritti di proprietà su alcuni terreni. La Corte d’Appello di Genova si era pronunciata a favore di una delle parti, dichiarando che il suo avversario non deteneva alcun diritto sui fondi in questione e ordinandogli di cessare ogni turbativa del possesso.
Insoddisfatta della decisione, la parte soccombente aveva presentato ricorso per cassazione, portando la disputa davanti alla Suprema Corte. La controparte si era costituita in giudizio depositando un controricorso, preparandosi a difendere la sentenza d’appello.
La Svolta: l’Accordo e la Rinuncia al Ricorso
Prima che la Corte di Cassazione potesse pronunciarsi, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: le parti hanno raggiunto un accordo transattivo. Questo tipo di accordo permette di risolvere una controversia attraverso reciproche concessioni, evitando l’incertezza e i costi di una decisione giudiziale.
Conseguentemente a tale accordo, il ricorrente ha formalmente dichiarato di non avere più interesse a proseguire il giudizio e ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. Pochi giorni dopo, anche il controricorrente ha manifestato la propria adesione alla rinuncia, completando così il percorso per la chiusura della lite.
La Decisione della Corte: l’Estinzione del Processo e le sue Conseguenze
La Corte di Cassazione, presa visione degli atti, non ha potuto fare altro che recepire la volontà congiunta delle parti. La legge, e in particolare l’articolo 390 del codice di procedura civile, disciplina proprio l’istituto della rinuncia al ricorso.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è stata breve e diretta. I giudici hanno verificato che l’atto di rinuncia del ricorrente e l’atto di adesione del controricorrente rispettavano tutti i requisiti formali previsti dalla legge. Quando la rinuncia viene accettata dalla controparte, l’effetto automatico è l’estinzione del processo. Questo significa che il giudizio si chiude senza che la Corte entri nel merito delle questioni sollevate nel ricorso. La sentenza impugnata, quella della Corte d’Appello, diventa quindi definitiva, ma i rapporti tra le parti saranno regolati dal nuovo accordo transattivo che hanno stipulato.
Un aspetto importante riguarda le spese legali. Di norma, la parte che rinuncia dovrebbe essere condannata a pagare le spese. Tuttavia, poiché il controricorrente ha formalmente aderito alla rinuncia, la Corte non ha emesso alcuna pronuncia sulle spese, che si intendono regolate dall’accordo privato tra le parti (in questo caso, la compensazione totale).
Le Conclusioni
Questa ordinanza dimostra in modo chiaro l’importanza e l’efficacia degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Anche quando una causa ha raggiunto il suo ultimo grado di giudizio, le parti mantengono la facoltà di trovare un’intesa che soddisfi i loro interessi in modo più rapido e certo di una sentenza. L’estinzione del processo per rinuncia accettata è la conseguenza procedurale di una scelta strategica che privilegia l’accordo sulla contesa, ponendo fine in modo definitivo e consensuale a una lunga battaglia legale.
Cosa succede se le parti di un processo in Cassazione trovano un accordo privato?
Se le parti raggiungono un accordo transattivo, il ricorrente può rinunciare al ricorso. Se la controparte accetta la rinuncia, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del processo, chiudendo formalmente il giudizio senza decidere nel merito.
Perché è importante che la controparte accetti la rinuncia al ricorso?
L’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente è rilevante soprattutto per la gestione delle spese legali. Come specificato nel provvedimento, l’adesione alla rinuncia ha comportato che la Corte non si pronunciasse sulle spese, che sono state quindi compensate tra le parti secondo il loro accordo.
Qual è l’effetto finale della dichiarazione di estinzione del processo?
L’effetto è la chiusura definitiva del giudizio di Cassazione. La sentenza impugnata (in questo caso, della Corte d’Appello) passa in giudicato, ma i rapporti concreti tra le parti saranno da quel momento in poi regolati dai termini del nuovo accordo transattivo che hanno stipulato privatamente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17715 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17715 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso 34427/2018 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOMENOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima, in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso per procura in calce al controricorso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima, in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 1432/2018 della CORTE D’APPELLO DI GENOVA, depositata il 26 settembre 2018;
udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere NOME COGNOME, nell’adunanza in camera di consiglio del 30/11/2022.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 1432/2018 della Corte d’appello di Genova che, in accoglimento del gravame principale proposto da NOME COGNOME, ha dichiarato che il ricorrente non è titolare di alcun diritto sui terreni di proprietà di NOME COGNOME, ordinando al ricorrente la cessazione di ogni turbativa dell’esclusivo possesso sui medesimi esercitato da COGNOME.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Con atto datato 31 ottobre 2022 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, essendo intervenuto tra le parti un accordo transattivo, e di rinunciare al ricorso, chiedendo a questa Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione totale delle spese.
Con atto datato 2 novembre 2022 il controricorrente ha aderito alla rinuncia.
L’atto di rinuncia risponde ai requisiti di all’art. 390 c.p.c.
Non vi è pronuncia sulle spese, avendo il controricorrente aderito alla rinuncia.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della sezione