Estinzione del Processo in Cassazione: Quando un Accordo Vale Più di una Sentenza
L’estinzione del processo rappresenta una delle possibili conclusioni di una controversia legale, spesso meno nota della classica sentenza. Si verifica quando il giudizio si chiude prima di una decisione sul merito, come nel caso analizzato dall’Ordinanza della Corte di Cassazione, che evidenzia il potere delle parti di porre fine a una lite attraverso un accordo transattivo, anche nel grado più alto della giustizia civile.
La Vicenda: Una Disputa Immobiliare su Distanze e Servitù
Il caso trae origine da una controversia in materia di diritto immobiliare. Una società era stata condannata dalla Corte d’Appello a demolire due edifici e altre costruzioni. La condanna si basava su due principali violazioni: la costruzione degli edifici a una distanza inferiore a quella minima legale rispetto alla proprietà della controparte e l’edificazione di altre opere su un’area gravata da una servitù inaedificandi, ovvero un vincolo che ne impediva la costruzione, derivante da un precedente contratto di vendita.
Ritenendo ingiusta la sentenza, la società soccombente aveva presentato ricorso in Cassazione, articolando la propria difesa su cinque distinti motivi.
Il Percorso Giudiziario e l’Estinzione del Processo
L’iter in Cassazione ha preso una piega inaspettata. Inizialmente, era stata formulata una proposta di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. Tuttavia, prima che la Corte potesse decidere, le parti in causa hanno raggiunto un accordo per risolvere la controversia in via definitiva.
Questo accordo è stato formalizzato in un atto depositato presso la Corte, nel quale la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Contestualmente, le parti hanno pattuito la compensazione integrale delle spese legali sostenute.
La Decisione della Cassazione: La Presa d’Atto della Volontà delle Parti
Di fronte alla rinuncia al ricorso, conseguenza diretta dell’accordo transattivo, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che applicare l’articolo 391 del Codice di Procedura Civile. Questa norma stabilisce che la rinuncia accettata dalla controparte comporta, appunto, l’estinzione del processo.
La Corte ha quindi dichiarato il giudizio estinto, ponendo fine alla disputa legale in modo definitivo senza entrare nel merito dei motivi del ricorso.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte è stata prettamente procedurale e si è fondata sull’intervenuta volontà delle parti. La rinuncia al ricorso, formalizzata e non contestata, è l’atto che determina la chiusura del procedimento. Inoltre, la Corte ha specificato che, avendo le parti raggiunto un’intesa anche sulla ripartizione delle spese legali attraverso la loro compensazione, non vi era necessità di una pronuncia sul punto. Infine, è stato chiarito che non sussistevano i presupposti per una condanna per lite temeraria (ai sensi dell’art. 96 c.p.c.), poiché tale sanzione è prevista per i casi di ricorso inammissibile o palesemente infondato, non per l’ipotesi di estinzione concordata tra le parti.
Conclusioni: L’Importanza dell’Accordo nell’Estinzione del Processo
Questa ordinanza dimostra come la volontà delle parti sia sovrana nel determinare le sorti di un processo. Anche quando una causa ha raggiunto il suo ultimo grado di giudizio, un accordo transattivo è sempre possibile e rappresenta una soluzione efficace per porre fine a lunghe e costose battaglie legali. L’estinzione del processo per rinuncia al ricorso è uno strumento che garantisce l’autonomia delle parti e alleggerisce il carico della giustizia, confermando che la risoluzione concordata di una controversia è spesso la via più vantaggiosa per tutti i soggetti coinvolti.
Cosa succede se le parti trovano un accordo durante un ricorso in Cassazione?
Se le parti raggiungono un accordo e la parte ricorrente rinuncia al ricorso, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del processo, chiudendo definitivamente la causa senza una decisione nel merito.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per accordo tra le parti?
Se l’accordo tra le parti prevede anche la compensazione delle spese, come in questo caso, la Corte non emette alcuna pronuncia in merito. Ciascuna parte, quindi, si fa carico dei propri costi legali come concordato.
Perché la Corte non ha condannato la parte ricorrente per lite temeraria?
La Corte non ha applicato sanzioni per lite temeraria (art. 96 c.p.c.) perché questa misura è prevista per i casi in cui un ricorso viene dichiarato inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato, non quando il processo si estingue a seguito di una rinuncia volontaria del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25675 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25675 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22627/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TRENTO n. 126/2021 depositata il 27/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.la società RAGIONE_SOCIALE ricorreva con cinque motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Trento aveva confermato la condanna di essa ricorrente a demolire due edifici denominati K1 e K2 e alcune costruzioni due ‘passaggi chiusi’, due serbatoi per la raccolta di acqua piovana e due cantine-, in quanto, i primi, a distanza inferiore a quella di legge dal fabbricato della società RAGIONE_SOCIALE -originaria attrice e odierna controricorrente-, le altre insistenti su area gravata da servitù inaedificandi rinveniente da un contratto di vendita vincolante le parti;
a seguito di proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c. per inammissibilità o manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, la parte ricorrente depositava istanza di decisione;
3. successivamente le parti depositavano atto in cui davano conto di avere raggiunto un accordo per la definizione della controversia con compensazione delle spese e la ricorrente rinunciava al ricorso; considerato quanto sopra, visto l’art.391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del processo. Nulla deve disporsi sulle spese in ragione dell’accordo tra le parti sul punto. Neppure vi è luogo a pronuncia ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., essendo l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) applicabile in caso di decisione di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso in conformità alla proposta;
PQM
la Corte dichiara estinto il processo.
Roma 12 settembre 2024
Il Presidente NOME COGNOME