Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14440 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14440 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21265-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati COGNOME, NOME che la rappresentano e difendono;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
contro
ricorrente – ricorrente incidentale nonché contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE;
ricorrente principale – controricorrente incidentale avverso la sentenza n. 286/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/01/2019 R.G.N. 3785/2013;
R.G.N. 21265/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/03/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello di NOME COGNOME e, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato che tra il predetto e la società RAGIONE_SOCIALE si è svolto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 17 maggio 2004; ha riconosciuto il diritto del lavoratore alla qualifica di corrispondente, ai sensi dell’art. 12 c.n.l.g. ed ha condannato la società all’immediato ripristino del rapporto, al pagamento delle differenze retributive maturate dal 17.5.2004 al 31.5.2010 e al risarcimento del danno pari alle retribuzioni dalla messa in mora fino alla pronuncia della sentenza d’appello.
La Corte territoriale ha premesso che il COGNOME il 17.5.2004 ha sottoscritto con l’RAGIONE_SOCIALE un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a tempo indeterminato con cui ha assunto l’incarico di fornire ‘alla società segnalazioni e/o informazioni su avvenimenti che si svolgono a Monza e in Brianza’ e che il rapporto è cessato su iniziativa della società in data 31.12.2010. Ha accertato, in base agli elementi istruttori raccolti, che nel corso degli anni il giornalista ha fornito alla società unna grandissima mole di notizie e articoli sugli argomenti più disparati, relativi alla zona di competenza (secondo i dati forniti dalla società, n. 2940 notizie utili, con una media complessiva di 37 notizie mensili); che egli era l’unico corrispondente RAGIONE_SOCIALE d a Monza e dalla Brianza; che almeno il 50% dei servizi è stato realizzato su richiesta dell’RAGIONE_SOCIALE, che spesso dava disposizioni sulle modalità di realizzazione del servizio, indicando chi intervistare o quali aspetti del problema approfondire e che talvo lta l’RAGIONE_SOCIALE gli affiancava un
redattore della sede di Milano; che l’RAGIONE_SOCIALE poteva contare sulla costante disponibilità del collaboratore che, secondo il contratto, aveva l’obbligo di comunicare eventuali impedimenti con congruo preavviso.
Per la cassazione della sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. NOME COGNOME ha resistito con controricorso e ricorso incidentale con un motivo nonché ricorso incidentale condizionato. La società ha depositato controricorso al ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
Preliminarmente, si dà atto che la società RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di rinuncia al ricorso e i signori NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME, hanno rinunciato al ricorso incidentale. Le rinunce sono state reciprocamente accettate.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l’estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alle rinunce.
Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale dal versamento
dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione da ciascuno proposta.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso nell’adunanza camerale del 13 marzo 2024