Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1983 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 1983 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15753-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio
Oggetto
Mansioni Qualifica Rapporto privato
R.G.N. 15753/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/11/2023
CC
dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4169/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/11/2018 R.G.N. 5332/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO
che , con la sentenza n. 4169/2018, la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, ha rigettato le domande proposte da COGNOME NOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE volte ad ottenere l’inquadrame nto nel superiore livello B quadri dall’1.4.2005 e la condanna della società al pagamento delle conseguenze retributive pari ad euro 34.064,56 oltre accessori;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il predetto COGNOME affidato a tre motivi;
che RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
che NOME COGNOME ha depositato memoria;
che i l collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 c.p.c.
CONSIDERATO
che nelle more del giudizio è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale, in data 4.5.2023, sottoscritto innanzi al Tribunale di Roma nell’ambito del procedimento RG 35881/2022, contenente, tra l’altro, la dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte di NOME COGNOME;
che tale rinunzia risulta accettata dalla controricorrente società;
che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc;
che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15).
PQM
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 novembre