Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19535 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19535 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24378-2020 proposto da:
NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME, COGNOME, tutti domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 194/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI depositata il 28/01/2020 R.G.N. 1520/2016;
Oggetto
Altre ipotesi rapporto
privato
R.G.N. 24378/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 19/03/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO
che , con la sentenza n. 194/2020, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, rigettava le domande proposte da NOME COGNOME, NOME COGNOME Corso INDIRIZZO, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti dell ‘RAGIONE_SOCIALE dirette ad ottenere la condanna della società al pagamento, in loro favore, delle somme dovute a titolo di indennità contrattuale per il periodo 1.1.2006 -31.8.2010;
che avverso tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;
che l’intimata ha resistito con controricorso;
che il Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO
che nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia congiunta al ricorso in cassazione dei ricorrenti, con relativa accettazione per la controricorrente, per essere stata la controversia conciliata con un accordo transattivo e compensazione integrale delle spese di lite;
che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc;
che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o
inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15).
PQM
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 marzo 2025