Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19185 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19185 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28418/2022 R.G. proposto da :
AMMINISTRAZIONE DEL FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME CON DOMICILIAZIONE DIGITALE (LCELSN75B14E506L)
-ricorrente-
contro
GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL LE7 – ASL LE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME CON DOMICILIAZIONE DIGITALE (PTGGNN73R25D862W)
-controricorrente-
nonchè contro
ECO.SAL
ECOLOGIA
NOME
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO LECCE n. 642/2022 depositata il 08/06/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2025
dal Consigliere NOME COGNOME:
Ritenuto in fatto e in diritto:
Che il Curatore del fallimento RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce n.642/2022 pronunciata nei confronti delle controparti Asl Lecce e Gestione liquidatoria ex Usl Le/7 ed RAGIONE_SOCIALE e che l’intimata Asl Lecce e Gestione Liquidatoria ex USL Lecce 7 hanno notificato controricorso;
di
Che il procedimento in esame si correla al fatto che, in data 78-2012, ECO.SAL notificava in forma esecutiva la sentenza n. 1150/2012 del Tribunale, recante condanna degli enti odierni controricorrenti al pagamento della somma € 1.089.447,88 oltre accessori, data da cui decorrevano i 120 giorni di legge riservati agli enti pubblici per l’adempimento, in scadenza il 712-2012; trascorso tale termine ECO.SAL notificava, in data 18-12-2012, atto di precetto, promuovendo procedura esecutiva mobiliare presso terzi che si concludeva con ordinanza di assegnazione in data 11-4-2013, a distanza di meno di quattro mesi dalla scadenza dei 120 giorni di legge concessi all’ente pubblico per l’adempimento ;
Che in data 14-11-2012 (ancor prima della scadenza dei 120 giorni di legge per l’adempimento), veniva stipulato dalla società RAGIONE_SOCIALE un contratto preliminare di acquisto di ramo d’azienda con la RAGIONE_SOCIALE al prezzo di € 1.500.000,00 da versarsi entro il termine, qualificato dalle parti come essenziale, del 31-1-2013 previsto per la stipula del definitivo, pena l’applicazione di una penale di € 300.000,00 ; sosteneva quest’ultima di non aver potuto stipulare il contratto definitivo a causa della mancata tempestiva corresponsione da parte della Asl delle somme liquidate nella sentenza del Tribunale, e di avere subito l’applicazione di detta penale, ridotta per accordo delle parti ad € 218.000,00 e di avere di conseguenza perduto l’ipotetico guadagno che sarebbe derivato dall’esercizio dell’impianto fotovoltaico oggetto del contratto per la durata di 18 anni, quantificato in € 1.407.233,00 ; affermava altresì che nello stesso periodo aveva subito una ulteriore perdita del guadagno, pari ad € 1.150.000,00, derivato dalla mancata possibilità di rivendita di un immobile acquistato con un preliminare e a sua volta promesso in vendita per un importo superiore;
Che le parti convenute qui controricorrenti, costituendosi, deducevano la simulazione dei negozi suddetti, privi di data certa, e comunque la non riconducibilità del mancato guadagno alla condotta della ASL che aveva versato nel termine l’importo dovuto;
Che la controversia de qua veniva definita nel giudizio di merito con doppia sentenza conforme per mancanza di nesso causale tra gli assunti mancati guadagni della società, nel frattempo fallita, e l’inadempimento della ASL ;
Che con successivo atto notificato in data 27-11-2024 il Curatore del RAGIONE_SOCIALE formulava atto di rinuncia al ricorso per cassazione a spese compensate nei
confronti delle controparti Asl Lecce e Gestione liquidatoria ex Usl Le/7 ed RAGIONE_SOCIALE, tornata in bonis ;
C he l’avv. NOME COGNOME procuratore costituito di ASL Lecce e RAGIONE_SOCIALE ex USL LE 2 nel giudizio in oggetto, in forza di procura speciale rilasciata dal legale rappresentante di ASL Lecce e RAGIONE_SOCIALE ex USL LE 2 – Avv. NOME COGNOME, in data 2 dicembre 2024 depositava atto di accettazione della rinuncia al giudizio n. 28418/2022 formulata dall’Amministrazione del Fallimento, a spese compensate;
Che con ordinanza del 4 marzo 2025 il Presidente Titolare chiedeva la produzione dell’autorizzazione del comitato dei creditori ex art. 35 l.f.;
Che con la successiva memoria del 4 giugno 2025 la ASL adduceva la sopravvenuta carenza di interesse ad agire da parte della società ricorrente, essendo intervenuto in data 4 novembre 2025 un accordo transattivo tra RAGIONE_SOCIALE tornata in bonis , e l’ente pubblico, nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi promossa da RAGIONE_SOCIALE ex art. 17 D.Lgs. n. 14/19, e ciò in conseguenza di detto accordo conciliativo sulla base delle dichiarazioni di rinuncia già versate in atti;
Che, preso atto di quanto sopra, va conseguentemente dichiarata l’estinzione del procedimento per cassazione come richiesto, essendo venuto meno ogni interesse alla decisione, non potendosi d’altronde inserire nella relativa sequenza autorizzazione del comitato dei creditori, essendosi conclusa la procedura fallimentare ed essendo appunto ritornata in bonis RAGIONE_SOCIALE
P.Q.M.
dichiara estinto il procedimento per cassazione artt. 390 e 391 c.p.c.
ex
Così deciso in Roma, il 07/07/2025.