Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5316 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5316 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15017/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME,
-controricorrente-
nonché contro
Liquidazione Giudiziale RAGIONE_SOCIALE in liquidazione,
-intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 55/2025 depositata il 17/6/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Napoli, con l’impugnata sentenza, respingeva il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale della stessa su istanza di RAGIONE_SOCIALE (di seguito indicato per brevità ‘RAGIONE_SOCIALE‘).
1.1 La Corte dava atto che prima della sentenza dichiarativa dell’apertura della liquidazione giudiziale era stato emesso provvedimento con il quale il Tribunale aveva dichiarato l’estinzione del procedimento ex art . 40 CCII sull’erroneo presupposto della mancata comparizione delle parti innanzi al Giudice D elegato per l’istruttoria e rilevava che legittimamente il Giudice di primo grado, su istanza di parte, aveva revocato il provvedimento di estinzione in quanto, come avviene nei procedimenti camerali, lo stesso non aveva carattere decisorio.
1.2 Evidenziava che all’udienza del 18 marzo 2025 entrambi i difensori delle parti, comparendo innanzi al giudice, avevano riconosciuto di essere stati presenti alla precedente udienza dell’11 febbraio 2025, nella quale si erano riportati alle rispettive richieste; l’AVV_NOTAIO, per il debitore , non si era opposto alla richiesta di controparte ed aveva concluso nel merito chiedendo il rigetto della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale. Tale comportamento processuale era del tutto incompatibile con quello tenuto nel giudizio di reclamo, dove il medesimo difensore aveva affermato che il Tribunale non avrebbe dovuto revocare il provvedimento di estinzione.
1.3 Nel merito la Corte distrettuale riteneva provato lo stato di insolvenza ‘statico’, oltre che dal mancato pagamento del debito vantato dal RAGIONE_SOCIALE,
nonostante il creditore avesse iniziato diverse procedure esecutive nei confronti della debitrice, tutte terminate con esito negativo, anche dalle risultanze degli ultimi due bilanci e della nota integrativa, che evidenziavano una pesante situazione debitoria non garantita dai crediti di difficile recupero.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione proponeva ricorso per la cassazione della sentenza, il RAGIONE_SOCIALE svolgeva attività difensiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 43 e 50 CCII, 288 e 742 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 4, c.p.c.: la ricorrente sostiene che, contrariamente all’assunto della Corte d’Appello di Napoli, l’applicazione dell’art 742 c.p.c., che consente la revocabilità del provvedimento assunto in camera di consiglio, nel caso di specie era preclusa , in quanto l’art. 50, comma 2, CCII richiama gli artt. 738 e 739 c.p.c. ma non il successivo art. 742 dello stesso codice.
1.1 La ricorrente lamenta, inoltre, che avverso il decreto di estinzione del 12/3/2025 il RAGIONE_SOCIALE non aveva proposto reclamo ex art. 51 CCII, ma si era limitato a presentare una mera istanza di correzione di errore materiale del verbale ex art. 288 c.p.c.; non è, quindi, condivisibile l’affermazione della Corte secondo la quale ‘ l’istanza di correzione dell’errore materiale avanzata dal RAGIONE_SOCIALE conteneva in sé l’implicita domanda di revoca dell’estinzione ‘; la Corte distrettuale, quindi, ha errato ad avallare la decisione del Tribunale che ha modificato radicalmente la decisione di estinzione del processo sulla base di un ‘ istanza di mera correzione di errore materiale.
Il motivo è fondato.
2.1 E ‘ pacifico fra le parti che il Tribunale di Napoli, con decreto del 5/3/2025, ha dichiarato l’estinzione del procedimento avente ad oggetto
l’apertura della liquidazione giudiziale della RAGIONE_SOCIALE, su istanza del RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta dell’esame del verbale dell’11 febbraio 2025 di mancata comparizione delle parti all’udienza di audizione del debitore; circostanza, questa, poi rivelatasi non corrispondente al vero, in quanto per un blocco informatico, dovuto a malfunzionamento del sistema, non era stato rinvenuto il verbale di udienza che documentava la presenza e l’attività difensiva svolta dai procuratori delle parti.
2.2 Ciò premesso in punto di fatto, va rilevato che secondo l’orientamento costante di questa Corte l’ordinanza con la quale il Tribunale, definendo il giudizio su una questione pregiudiziale, dichiara l’estinzione del processo, trattandosi di provvedimento decisorio avente natura sostanziale di sentenza, è soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione (cfr. Cass. 18449/2021, 23997/2019, 2837/2016 e 9295/99).
2.3 Nel caso di specie il decreto di estinzione della procedura, pronunciato dal Tribunale sulla scorta della falsa percezione delle risultanze del verbale dell’11 febbraio 2025 (che per un errore del sistema informatico documentava la mancata comparizione delle parti che, invece, erano state regolarmente presenti ed avevano svolto attività difensive e rassegnato le proprie conclusioni), definiva il giudizio, contrariamente a quanto affermato dalla Corte, e avrebbe dovuto essere impugnato con lo strumento del reclamo alla Corte d’Appello previsto dall’art. 50 CCII .
Il RAGIONE_SOCIALE, invece di attivare tale rimedio impugnatorio, ha proposto, come si desume inequivocabilmente dalla lettura dell’istanza del 12 marzo 2025, domanda di correzione del verbale d’udienza dell’11 febbraio 2025, affinchè si desse atto della presenza dei legali del creditore procedente e del debitore nei cui confronti si chiedeva l’apertura della liquidazione giudiziale.
2.4 E’ errata l’affermazione della Corte circa la revocabilità da parte del Tribunale del decreto di estinzione dallo stesso pronunciato: l’estinzione del procedimento pronunciata dal c ollegio fallimentare all’esito
dell’istruttoria è un provvedimento definitivo (come del resto è per le ordinanze o le sentenze che nel giudizio ordinario dichiarano l’estinzione del processo) la cui ingiustizia, anche per l’errata percezione del contenuto del verbale, andava rimossa mediante lo strumento impugnatorio del reclamo ex art. 50 CCII alla Corte d’Appello.
2.5 Il Tribunale di Napoli, dal canto suo, anche a voler qualificare l’istanza di correzione dell’errore materiale del verbale come un’ implicita domanda di revoca del decreto, non poteva pronunciare sentenza di liquidazione giudiziale, previa riattivazione del procedimento ormai chiuso, in quanto, con l’emissione del decreto di estinzione , si era spogliato di ogni potestas iudicandi sull’originaria domanda ; la pronuncia di apertura della liquidazione, previa revoca del decreto di estinzione, spettava dunque alla Corte d’Appello eventualmente investita del giudizio di reclamo ex art . 50, comma 5, CCII.
Il secondo motivo (che deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 40 CCII e 2697 c.c., per avere la Corte mal governato i principi sull’onere della prova dell’insolvenza della società in liquidazione ) resta assorbito dall’accoglimento del primo mezzo.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto, a seguito del decreto di estinzione non impugnato con le forme dell’art. 50 CCII , il processo non poteva proseguire e non si poteva addivenire alla pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale.
Le spese del presente giudizio e quelle del reclamo seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mentre quelle relative al giudizio di liquidazione giudiziale vanno interamente compensate tra le parti.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e cassa la sentenza impugnata senza rinvio.
Condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e del giudizio di reclamo, che liquida in € 5.400 per compensi , oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Compensa interamente tra le parti le spese relative al giudizio di liquidazione giudiziale svoltosi davanti al Tribunale di Napoli.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
Il Presidente