Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11551 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11551 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
R.G.N. 15476/2019
C.C. 20/03/2024
CONTRATTI
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO/2019 ) proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro -tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta su foglio separato materialmente allegato al ricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce su foglio separato materialmente allegato al controricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
e
COGNOME NOME;
-intimato –
Avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 2377/2018 (pubblicata il 13 novembre 2018);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 2377/2018, con la quale, in parziale accoglimento dell’appello principale formulato da COGNOME NOME e COGNOME NOME, rideterminava in euro 350.000,00 gli acconti versati dai promissari acquirenti e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale della citata società RAGIONE_SOCIALE, dichiarava il diritto della stessa di trattenere gli acconti versati limitatamente alla somma di euro 40.000,00, oltre interessi legali maturati dal 6.12.2012, così equitativamente ridotta la clausola penale;
Ha resistito con controricorso il solo COGNOME NOME.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale ex art. 380 -bis.1. c.p.c. fissata per il 20.03.2024.
CONSIDERATO CHE:
la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia del 17.02.2020 al ricorso per cassazione, dichiarando che le parti sono giunte ad un accordo transattivo – allegato allo stesso atto di rinuncia – ed hanno manifestato l’interesse all’estinzione del giudizio di cassazione, con richiesta di emissione del conseguente provvedimento da parte di questa Corte che preveda la compensazione delle spese di detto giudizio;
l’atto di rinuncia risulta sottoscritto dai difensori di entrambe le parti costituite;
da ciò consegue che va dichiarata l’estinzione del presente giudizio con compensazione delle relative spese, giustificandosi la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti per effetto della sopravvenuta transazione della lite, contenente, per l’appunto, anche l’accordo sull’intera compensazione delle spese giudiziali (Cass. n. 9474/2020 e Cass. n. 3715/2024).
la rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 -comma1 -quater d.P.R. n. 115/2002 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della