Estinzione del Giudizio in Cassazione: Il Silenzio che Costa Caro
Nel complesso mondo del processo civile, i tempi e le procedure sono tutto. Un recente decreto della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ci offre un esempio lampante di come l’inattività possa portare a conseguenze definitive, come l’estinzione del giudizio. Questo caso ruota attorno all’applicazione dell’art. 380-bis del codice di procedura civile, una norma pensata per accelerare i tempi della giustizia, ma che richiede massima attenzione da parte dei legali e dei loro assistiti. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e quali lezioni possiamo trarne.
I Fatti di Causa
Una società operante nel settore dei trasporti aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello, portando la controversia con un proprio ex dipendente di fronte alla Corte di Cassazione. Come previsto dalla procedura, il caso è stato esaminato e, ritenendolo di possibile rapida soluzione, è stata formulata una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Questa proposta rappresenta una sorta di “suggerimento” da parte della Corte sulla probabile sorte del ricorso. La legge, a questo punto, offre al ricorrente una scelta: accettare implicitamente la proposta (restando in silenzio) oppure insistere per una discussione nel merito, presentando un’istanza di decisione entro un termine perentorio di quaranta giorni.
Nel caso in esame, la società ricorrente ha lasciato trascorrere questo termine senza presentare alcuna istanza. Questo silenzio è stato l’elemento decisivo che ha segnato l’esito del procedimento.
L’Estinzione del Giudizio per Inattività del Ricorrente
Il cuore della decisione si basa sul meccanismo introdotto dall’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. La norma stabilisce una presunzione legale molto chiara: se la parte che ha presentato il ricorso, una volta ricevuta la proposta di definizione, non chiede che la Corte si pronunci sul suo ricorso entro quaranta giorni, il ricorso si intende rinunciato.
Non si tratta di una dimenticanza di poco conto, ma di un comportamento processuale a cui la legge attribuisce un significato preciso: la volontà di non proseguire con il giudizio. Di conseguenza, il processo non può più continuare e deve essere dichiarato estinto.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, non fa altro che applicare pedissequamente la disposizione di legge. I giudici hanno constatato che il termine di quaranta giorni era trascorso senza che la società ricorrente si fosse attivata. Pertanto, hanno ritenuto che il ricorso dovesse intendersi rinunciato e, di conseguenza, hanno dichiarato l’estinzione del giudizio.
La motivazione è puramente procedurale: la legge vuole deflazionare il carico di lavoro della Suprema Corte, evitando discussioni su ricorsi che la stessa parte ricorrente, di fronte a una proposta di probabile rigetto, non ha più interesse a coltivare. Il silenzio assenso, in questo contesto, opera a favore della chiusura del contenzioso.
La Corte ha inoltre provveduto a regolare le spese processuali, come previsto dall’art. 391 c.p.c. in caso di estinzione. Coerentemente con il principio della soccombenza virtuale, la parte ricorrente, la cui inattività ha causato la fine del processo, è stata condannata a rimborsare le spese legali sostenute dalla parte controricorrente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questo decreto, pur nella sua brevità, è un monito fondamentale per tutti gli operatori del diritto. Le implicazioni pratiche sono evidenti:
1. Rispetto perentorio dei termini: I termini processuali, specialmente in Cassazione, sono inflessibili. La scadenza dei quaranta giorni previsti dall’art. 380-bis c.p.c. è un punto di non ritorno.
2. Il costo dell’inerzia: L’inattività non solo impedisce di ottenere una decisione nel merito, ma comporta anche la condanna alle spese legali. Il silenzio, in questo caso, ha un costo economico tangibile.
3. Valutazione strategica: La ricezione della proposta di definizione obbliga il ricorrente e il suo legale a una rapida e attenta valutazione strategica. Insistere per la decisione significa essere pronti a sostenere le proprie ragioni in udienza, mentre il silenzio equivale a una resa processuale. Ignorare la comunicazione non è un’opzione percorribile.
In sintesi, il meccanismo di estinzione del giudizio previsto dall’art. 380-bis c.p.c. è uno strumento efficace per la gestione dei flussi processuali, ma che esige la massima diligenza da parte di chi agisce in giudizio.
Cosa succede se il ricorrente in Cassazione non risponde alla proposta di definizione del giudizio?
Se il ricorrente non presenta un’istanza per la decisione del ricorso entro 40 giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si considera per legge rinunciato e la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per questo motivo?
La parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione, viene condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte (il controricorrente).
Qual è il fondamento normativo per la dichiarazione di estinzione in questo caso?
Il fondamento è l’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che equipara il silenzio del ricorrente a una rinuncia al ricorso. La decisione sulle spese si basa sull’articolo 391 dello stesso codice.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 19647 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 19647 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 16/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 12352/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO DIG, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n.912/2023 depositata il 21/11/2023
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve
provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 743,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 14/07/2025