Estinzione del Giudizio in Cassazione: Il Prezzo del Silenzio
Nel processo civile, e in particolare nel giudizio di Cassazione, il rispetto delle scadenze procedurali è fondamentale. Un recente decreto della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come l’inerzia di una parte possa avere conseguenze drastiche, portando alla cosiddetta estinzione del giudizio. Questo provvedimento sottolinea che il silenzio, in determinati contesti processuali, non è un’opzione neutra, ma equivale a una vera e propria rinuncia all’azione legale intrapresa.
I Fatti del Caso
Una nota società di trasporti aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello, portando la controversia dinanzi alla Corte di Cassazione. I convenuti, un gruppo di lavoratori, si erano costituiti in giudizio per difendere la decisione a loro favorevole. Durante il procedimento, in applicazione dell’art. 380-bis del codice di procedura civile, è stata formulata una proposta per una definizione rapida del giudizio, comunicata a entrambe le parti. Tale proposta mira a velocizzare i tempi della giustizia nei casi in cui l’esito del ricorso appare scontato.
La Decisione della Corte sull’Estinzione del Giudizio
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio. La decisione non è entrata nel merito della controversia originaria, ma si è basata su un presupposto puramente procedurale: la società ricorrente, una volta ricevuta la proposta di definizione, non ha compiuto alcuna azione. In particolare, non ha chiesto, entro il termine perentorio di quaranta giorni, che la Corte procedesse comunque alla decisione del ricorso. Questo comportamento omissivo ha attivato una presunzione di legge, portando la Corte a dichiarare la fine del processo.
Le Motivazioni Giuridiche
La motivazione del decreto si fonda su due articoli chiave del codice di procedura civile.
L’applicazione dell’art. 380-bis c.p.c.
Questo articolo regola il procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi. Prevede che, una volta comunicata la proposta, la parte ricorrente abbia un termine di quaranta giorni per manifestare la propria volontà di proseguire nel giudizio, chiedendo una decisione nel merito. Il trascorrere di questo termine senza alcuna richiesta è legalmente interpretato come una rinuncia implicita al ricorso stesso.
Le conseguenze secondo l’art. 391 c.p.c.
L’articolo 391 del codice di procedura civile disciplina le conseguenze della rinuncia. Stabilisce che, in caso di rinuncia, il giudice deve dichiarare l’estinzione del giudizio. Inoltre, la stessa norma impone al giudice di provvedere alla liquidazione delle spese processuali. La Corte, applicando questa disposizione, ha condannato la società ricorrente a rimborsare ai lavoratori le spese sostenute per difendersi nel giudizio di legittimità. Le spese sono state liquidate in Euro 1.500,00 per compensi, oltre a spese forfettarie, esborsi e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dei lavoratori.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questo decreto rappresenta un importante monito per chiunque intraprenda un’azione legale. Dimostra che la gestione di un processo richiede una vigilanza costante e un’attenta osservanza delle scadenze. Il “silenzio-assenso” alla rinuncia previsto dall’art. 380-bis c.p.c. è uno strumento deflattivo del contenzioso, ma può trasformarsi in una trappola per la parte distratta. La conseguenza non è solo la perdita della possibilità di ottenere una revisione della sentenza impugnata, ma anche la condanna a pagare le spese legali della controparte, rendendo l’inerzia una scelta strategicamente ed economicamente svantaggiosa. Pertanto, di fronte a una proposta di definizione, è essenziale una valutazione tempestiva e una comunicazione formale alla Corte della propria intenzione di proseguire.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio formulata dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso si intende rinunciato e la Corte dichiara l’estinzione del giudizio, chiudendo anticipatamente il processo.
Qual è il termine per chiedere la decisione sul ricorso dopo la comunicazione della proposta?
Il termine previsto dalla legge è di quaranta giorni dalla data in cui la proposta è stata comunicata alle parti.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per mancata risposta alla proposta?
La parte ricorrente, la cui inazione ha causato l’estinzione, è condannata a pagare le spese processuali sostenute dalla parte controricorrente per difendersi nel giudizio.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 21068 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 21068 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 24/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 12409/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO DIG, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME NOME, elettivamente domiciliati in TORINO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n.958/2023 depositata il 20/11/2023
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, il 23/07/2025