Estinzione del Giudizio in Cassazione: Quando il Silenzio Diventa una Rinuncia
Nel processo civile, i termini e le procedure sono fondamentali. Una recente decisione della Corte di Cassazione, con il decreto in esame, offre un chiaro esempio di come l’inerzia processuale possa avere conseguenze definitive. Questo caso illustra perfettamente il meccanismo dell’estinzione del giudizio per mancata reazione a una proposta di definizione accelerata, un istituto pensato per snellire il contenzioso ma che richiede attenzione da parte dei contendenti.
I Fatti di Causa
Una nota società di trasporti aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello di Milano, portando la controversia con un suo ex dipendente davanti alla Suprema Corte di Cassazione. Come da prassi per i ricorsi che presentano determinate caratteristiche, il caso è stato sottoposto alla procedura prevista dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile.
La Proposta di Definizione e le Conseguenze dell’Inerzia
In applicazione di tale norma, il relatore designato ha formulato una proposta di definizione del giudizio, che è stata regolarmente comunicata alle parti. Questa procedura offre una via rapida per la risoluzione della lite quando l’esito del ricorso appare scontato. La legge, tuttavia, stabilisce un preciso onere per la parte che non condivide la proposta: deve chiedere esplicitamente la decisione sul ricorso entro un termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione. In questo caso, la società ricorrente non ha compiuto alcuna azione entro il termine stabilito. Questo silenzio è stato l’elemento cruciale che ha determinato l’esito del procedimento e ha portato alla dichiarazione di estinzione del giudizio.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, non ha dovuto addentrarsi nel merito della controversia originaria. La decisione si fonda interamente su un presupposto procedurale. I giudici hanno semplicemente constatato il decorso del termine di quaranta giorni senza che la parte ricorrente avesse manifestato la volontà di proseguire nel giudizio chiedendo una decisione.
A norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del c.p.c., tale inerzia equivale a una rinuncia al ricorso. Di conseguenza, applicando l’art. 391 del medesimo codice, la Corte ha dovuto dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione. La logica del legislatore è chiara: se la parte che ha promosso il giudizio, messa di fronte a una proposta di definizione, non insiste per una decisione, si presume che abbia perso interesse alla prosecuzione della lite, accettando implicitamente l’esito prospettato.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questo decreto sono significative. In primo luogo, l’estinzione del giudizio rende definitiva la sentenza impugnata, in questo caso quella della Corte d’Appello di Milano. La società ricorrente non ha più alcuna possibilità di far valere le proprie ragioni in quella sede.
In secondo luogo, la rinuncia tacita comporta la condanna alle spese processuali. La Corte ha infatti condannato la società ricorrente a rimborsare alla controparte le spese del giudizio di legittimità, liquidandole in Euro 1.205,00 per compensi, oltre a un rimborso forfettario del 15%, esborsi per Euro 200,00 e accessori di legge. È stata inoltre disposta la distrazione delle spese in favore del difensore del controricorrente, che ne aveva fatto richiesta. Questo caso serve da monito sull’importanza di monitorare attentamente ogni comunicazione processuale e di rispettare scrupolosamente le scadenze, poiché il silenzio, in aula di giustizia, può costare molto caro.
Cosa accade se una parte non risponde alla proposta di definizione del giudizio della Cassazione entro il termine previsto?
Il ricorso si intende rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto. La mancata richiesta di una decisione entro quaranta giorni viene legalmente equiparata a una rinuncia.
Qual è il fondamento normativo per la dichiarazione di estinzione del giudizio in questo specifico caso?
La decisione si basa sull’applicazione combinata dell’articolo 380-bis, secondo comma, e dell’articolo 391 del codice di procedura civile, che disciplinano rispettivamente la presunzione di rinuncia in caso di inerzia e la conseguente estinzione del processo.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per inerzia del ricorrente?
La parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione, è condannata a pagare le spese processuali sostenute dalla parte controricorrente nel giudizio di Cassazione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 19428 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 19428 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 15/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 20611/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO DIG, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n.173/2024 depositata il 28/03/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. NOME COGNOME.
Così deciso in Roma, il 11/07/2025