Estinzione del giudizio: la parola fine con la rinuncia reciproca
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi prima di arrivare a una sentenza di merito. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come questo istituto processuale funzioni nella pratica, in particolare quando le parti decidono di porre fine alla contesa attraverso la rinuncia reciproca ai rispettivi ricorsi. Questo caso evidenzia l’importanza del consenso tra le parti per una rapida definizione della lite.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. Contro tale decisione, un primario istituto di credito e un’altra banca in liquidazione coatta amministrativa avevano proposto ricorso principale in Cassazione. A sua volta, la società controparte aveva risposto presentando un controricorso e un ricorso incidentale, contestando a sua volta aspetti della sentenza d’appello.
Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il merito delle questioni, si è verificato un fatto decisivo: le banche ricorrenti hanno formalmente rinunciato al loro ricorso principale. Contestualmente, la società controricorrente ha non solo rinunciato al proprio ricorso incidentale, ma ha anche formalmente accettato la rinuncia delle controparti.
La Decisione della Corte di Cassazione
Di fronte a questa situazione, la Suprema Corte non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà concorde delle parti di porre fine al contenzioso. Con un decreto, ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio. La Corte ha inoltre stabilito che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese legali, proprio in virtù dell’accettazione reciproca delle rinunce, che implica un accordo anche su questo punto.
Le Motivazioni: la procedura per l’estinzione del giudizio
La decisione si fonda sull’applicazione degli articoli 390 e 391 del Codice di Procedura Civile. L’articolo 390 c.p.c. disciplina la rinuncia al ricorso, mentre l’articolo 391 c.p.c., nella sua versione aggiornata dal D.L. n. 68 del 2016, prevede una procedura semplificata per la dichiarazione di estinzione.
La Corte ha verificato che le rinunce presentate da entrambe le parti possedevano tutti i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge. L’elemento cruciale è stato l’atteggiamento collaborativo delle parti: la rinuncia del ricorrente principale, unita alla rinuncia del ricorrente incidentale e all’accettazione esplicita della prima, ha creato i presupposti per una chiusura immediata del processo. La normativa recente consente, in questi casi, che l’estinzione venga dichiarata con un semplice decreto del Presidente, anziché con una sentenza, snellendo notevolmente i tempi della giustizia.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questo decreto, pur nella sua semplicità, offre importanti spunti pratici. Dimostra come la volontà delle parti sia sovrana nel determinare le sorti del processo. La rinuncia reciproca è uno strumento efficace per evitare i costi e le incertezze di un lungo giudizio di Cassazione. Inoltre, la scelta di non provvedere sulle spese legali sottolinea come l’accordo tra le parti possa estendersi anche a questo aspetto, evitando ulteriori conflitti. Per avvocati e imprese, questo caso conferma che una soluzione negoziata è spesso preferibile a una decisione imposta dal giudice, anche nell’ultimo grado di giudizio.
Cosa succede quando tutte le parti in Cassazione rinunciano ai rispettivi ricorsi?
Il giudizio si estingue. La Corte di Cassazione, verificata la regolarità delle rinunce e delle eventuali accettazioni, dichiara la chiusura del processo con un decreto, senza decidere nel merito della questione.
È necessario che la controparte accetti la rinuncia al ricorso?
Sì, per una chiusura tombale del contenzioso, specialmente per quanto riguarda le spese legali. Come si evince dal decreto, l’accettazione da parte di tutte le parti costituite ha permesso alla Corte di non statuire sulle spese.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia?
In questo caso specifico, la Corte non ha emesso alcuna condanna alle spese. Ciò è avvenuto perché la rinuncia al ricorso principale è stata accettata dalle altre parti, e vi è stata una rinuncia anche al ricorso incidentale, configurando un accordo complessivo per porre fine alla lite.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19004 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 19004 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 11/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. RG. 27335/2024 proposto da:
Intesa Sanpaolo S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore e Veneto Banca S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa in persona dei Commissari Liquidatori pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocato NOME
-ricorrenti -ricorrenti incidentali- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocato COGNOME controricorrente e-ricorrente incidentale – avverso la Sentenza n° 1782/2024 della Corte d’Appello di Venezia del 10.10.2024;
lette le rinunce dei ricorrenti al ricorso principale;
letta la rinuncia di RAGIONE_SOCIALE al ricorso incidentale e l’accettazione della rinuncia al ricorso principale di Intesa Sanpaolo S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. in L.C.A.
ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione di tutte le parti costituite;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Roma, 10.07.2025