Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28722 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28722 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2023
ORDINANZA
Sul ricorso n. 10745/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso gli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, domiciliato per legge in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e dife so dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI PALERMO n. 1009/2021, pubblicata il 19 ottobre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 aprile 2018 presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME ha premesso di:
essere dipendente dal 23 dicembre 1991 della RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) quale dirigente medico veterinario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
-avere ricoperto, a seguito di contratto individuale per l’affidamento di incarico di struttura semplice del 6 febbraio 2008, dal 1° settembre 2007 al 4 marzo 2012, l’incarico di Dirigente responsabile della struttura semplice RAGIONE_SOCIALE, procedure operative ed informatizzazione presso il RAGIONE_SOCIALE, e, dal 5 marzo 2012 l’incarico di Direttore di Struttura Complessa del RAGIONE_SOCIALE caseari.
Egli ha chiesto fosse accertato il suo diritto al risarcimento del danno per inadempimento ex art. 1218 c.c. dovuto al fatto che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva ottemperato all’obbligo di effettuare la pesatura degli incarichi e la graduazione delle funzioni dirigenziali da gennaio 2008 a dicembre 2012, nonché di ottenere la relativa indennità di posizione variabile aziendale.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 831/2019, ha accolto la domanda di risarcimento del danno.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1009/2021, ha rigettato.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE ha depositato il 21 settembre 2023 atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c. con istanza di compensazione delle spese di lite, accettato dal controricorrente e sottoscritto dai difensori di entrambe le parti.
Pertanto, il giudizio è dichiarato estinto.
Nessuna statuizione sulle spese vi deve essere, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., stante l’intesa raggiunta dalle parti (Cass., Sez. 2, n. 18368 dell’8 giugno 2022).
Non ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico de ll’RAGIONE_SOCIALE, considerato l’esito della controversia.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 26