Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25992 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25992 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32224/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE (qui di seguito anche “RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE pubblico RAGIONE_SOCIALE (Cod. Fisc. CODICE_FISCALE– P. I.V.A. P_IVA), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore NOME NOME COGNOME (Cod. Fisc. CODICE_FISCALE), con sede in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, rappresentato, difeso e assistito in virtù di procura speciale alle liti, apposta in calce al ricorso ai sensi dell’art. 83, terzo comma c.p.c. (di cui deposita anche l’originale analogico, dal quale è stata tratta la copia informatica in calce al presente ricorso), conferita in forza dei poteri di Statuto ed alla stregua della Deliberazione del Comitato Direttivo n 309 del 3 ottobre 2019, dall’AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE (Cod. Fisc. CODICE_FISCALE; p.e.c. EMAIL, fax NUMERO_TELEFONO), con domicilio eletto in Roma, al INDIRIZZO,
presso l’AVV_NOTAIO del Foro di Roma (Cod. Fisc. CODICE_FISCALE; p.e.c. EMAIL; fax NUMERO_TELEFONO).
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria , in persona dei suoi legali rappresentanti pro – tempore (prima mandatari a dell’RAGIONE_SOCIALE costituita tra essa medesima e RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), (c.f.: CODICE_FISCALE – P_IVA) elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (c.f.: SCZBDN51 0200181 P), che la rappresenta e difende, in virtù di delega in calce al controricorso dei Commissari AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME. L’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO.
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n° 1368 depositata il 25 settembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza indicata in intestazione formulando i seguenti motivi:
) Nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 132, comma 2 n. 4 dello stesso codice.
La motivazione, a sostegno del rigetto parziale dell’appello del RAGIONE_SOCIALE, sarebbe inesistente o, a tutto voler concedere, solo apparente.
) Violazione o falsa applicazione dell’art. 3 del d.l. n. 333/92 (art. 360, primo comma, n° 3 cod. proc. civ.).
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe errato nel ritenere che, ai contratti aggiuntivi all’originario contratto di appalto stipulati successivamente all’entrata in vigore del d.l. n° 333/92 (12 luglio 1992) – che secondo il RAGIONE_SOCIALE rappresentano nuovi e distinti accordi contrattuali -dovesse applicarsi l’abrogato istituto della “revisione dei prezzi”.
) Violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. nonché dell’art. 22 della legge n° 584/1977 (art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ.).
La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere ammissibile la richiesta di saldo della revisione prezzi, con riferimento a fatture emesse dalle singole imprese dell’RAGIONE_SOCIALE in questione.
) Violazione o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n° 3 dello stesso codice),
Dall’importo eventualmente dovuto dal RAGIONE_SOCIALE sempre a titolo di revisione prezzi, andava defalcato l’importo di Lire 84.588.437 (pari ad Euro 43.686,28), previsto dal 32° SAL del 18 febbraio 1994, per effetto della modifica delle componenti del corrispettivo dell’appalto derivante dall’atto aggiuntivo relativo alla sesta perizia di variante del progetto iniziale dell’opera per cui è causa. Inoltre, ai sensi di quanto è previsto dall’art. 31 del Capitolato speciale di appalto, sarebbe insussistente e comunque indimostrato il preteso credito della RAGIONE_SOCIALE a titolo di anticipo per ”procedure espropriative”.
In data 28 agosto 2024 e 24 settembre 2024 le parti indicate in intestazione hanno -rispettivamente -rinunciato al ricorso ed accettato tale rinuncia.
Considerato che :
Deve, dunque, essere pronunciata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applicandosi alla rinuncia al ricorso per cassazione l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n° 228 del 2012.
p.q.m.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensate. Dà atto che non sussistono i presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Roma il 25 settembre 2024, nella camera di consiglio