Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14970 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14970 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28883/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso sentenza della Corte d’appello di Torino n. 756/2020 depositata il 23.7.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.5.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha citato in giudizio la RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Asti, chiedendo la rideterminazione dei saldi di un conto corrente ordinario e di due conti anticipi con la stessa intrattenuti e la condanna della convenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si è costituita, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell’attore al pagamento del saldo negativo dei conti e ha esteso la domanda ai fideiussori, NOME COGNOME e NOME COGNOME, a tal fine chiamati in giudizio.
Esperita consulenza tecnica, il Tribunale ha rideterminato il saldo a debito del correntista in € 5.857,63 e lo ha condannato al pagamento di tale somma in solido con i fideiussori.
La sentenza è stata appellata in via principale dai signori COGNOME e COGNOME e in via incidentale dalla RAGIONE_SOCIALE.
È stata esperita integrazione della consulenza tecnica. È altresì intervenuta in causa RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, affermandosi cessionaria del rapporto controverso.
La Corte di appello di Torino con sentenza del 23.7.2020 ha dichiarato inammissibile l’intervento in causa di RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice di POS; ha respinto l’appello principale; ha accolto l’appello incidentale, dichiarando l’attore e i fideiussori terzi chiamati tenuti al pagamento della maggior somma di € 25.069,79
oltre interessi su € 20.546,49 dal 1.10.2013 al saldo; ha condannato gli appellanti principali al pagamento delle spese in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; ha dichiarato non ripetibili le spese di RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice di POS; ha lasciato a carico dei signori COGNOME e COGNOME le spese di consulenza tecnica.
Avverso la predetta sentenza, con atto notificato il 27.10.2020 hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, svolgendo quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.
RAGIONE_SOCIALE, procuratrice di POS, è rimasta intimata.
I ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia a spese compensate, in data 16.6.2023, e la controricorrente ha depositato atto di accettazione, a spese compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto, a spese compensate, in seguito a rituale rinuncia proposta dal ricorrente, debitamente accettata dalla controricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio a spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione