Estinzione del Giudizio per Rinuncia: Quando le Spese Vengono Compensate
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle possibili conclusioni di un procedimento legale, che si verifica quando il processo si chiude senza una decisione sul merito della controversia. Una delle cause più comuni è la rinuncia agli atti da parte del ricorrente. Ma cosa accade alle spese legali in questi casi? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione fa luce su una situazione particolare: la rinuncia dovuta a un fatto esterno non imputabile alla parte, con importanti conseguenze sulla ripartizione dei costi.
I Fatti del Caso: Un’Opposizione allo Stato Passivo
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una società di servizi per la cassazione di un decreto del Tribunale. Tale decreto aveva respinto l’opposizione della società allo stato passivo del fallimento di una nota casa da gioco. In sostanza, la società contestava la decisione che regolava l’ammissione dei suoi crediti nell’ambito della procedura fallimentare.
La Svolta Processuale: la Rinuncia per Difetto di Interesse
Mentre il ricorso era pendente, un evento esterno ha cambiato radicalmente le carte in tavola. La stessa Corte di Cassazione, in un altro procedimento, ha emesso un’ordinanza che dichiarava la nullità della sentenza di fallimento della casa da gioco. Con la revoca del fallimento, l’intero presupposto su cui si fondava il ricorso della società di servizi è venuto meno.
Di conseguenza, la società non aveva più alcun interesse a proseguire la causa, poiché la sua opposizione allo stato passivo era ormai priva di oggetto. Ha quindi formalizzato la rinuncia al ricorso per “sopravvenuto difetto di interesse”.
La Decisione della Corte: Estinzione del Giudizio e Spese
Preso atto della rinuncia, la Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 391 del Codice di Procedura Civile, ha dichiarato l’estinzione del giudizio. L’aspetto più interessante della decisione, tuttavia, riguarda la gestione delle spese legali.
Le Motivazioni
La Corte ha deciso per la compensazione integrale delle spese di lite. La motivazione di questa scelta risiede nella causa che ha portato alla rinuncia. La Cassazione ha osservato che la rinuncia non è derivata da un ripensamento o dalla debolezza delle argomentazioni della ricorrente, ma da un “fatto non imputabile” alla stessa. L’annullamento della dichiarazione di fallimento, deciso in un’altra sede, ha reso oggettivamente inutile la prosecuzione del giudizio.
Questa circostanza è stata ritenuta un “giusto motivo” per derogare al principio generale secondo cui chi rinuncia paga le spese. La Corte ha ritenuto iniquo addebitare i costi del processo a una parte che è stata, di fatto, costretta a rinunciare a causa di eventi esterni e imprevedibili che hanno risolto la questione alla radice.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un importante principio di equità processuale. L’estinzione del giudizio a seguito di rinuncia non comporta automaticamente la condanna alle spese per il rinunciante. Se la rinuncia è determinata da un fatto sopravvenuto, non imputabile alla parte, che fa venir meno l’interesse ad agire, il giudice può disporre la compensazione delle spese. Tale decisione tutela la parte che si trova a dover abbandonare un contenzioso non per propria volontà, ma perché le circostanze hanno reso la sua azione giuridica superflua, evitando così un ingiusto aggravio economico.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
In caso di rinuncia, il giudizio viene dichiarato estinto, il che significa che il processo si conclude senza una decisione nel merito sulla questione sollevata.
Perché in questo caso le spese legali sono state compensate tra le parti?
Le spese sono state compensate perché la rinuncia al ricorso è stata causata da un ‘sopravvenuto difetto di interesse’ derivante da un fatto non imputabile alla parte ricorrente (la sentenza di fallimento era stata annullata in un altro giudizio). Questa circostanza è stata considerata un ‘giusto motivo’ per non addebitare le spese alla parte che ha rinunciato.
Cosa si intende per ‘sopravvenuto difetto di interesse’ in un processo?
Significa che, durante lo svolgimento del processo, viene a mancare l’utilità pratica o la ragione stessa per cui la causa era stata avviata, rendendo di fatto inutile una pronuncia del giudice sul merito della controversia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15045 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15045 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14828/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di COMO n. 2024/2019 depositato il 18/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Il Collegio, rilevato:
che RAGIONE_SOCIALE aveva proposto ricorso per la cassazione del decreto 18.2.2020 del Tribunale di Como, che aveva rigettato la sua opposizione allo stato passivo del Fallimento del RAGIONE_SOCIALE;
2)che la ricorrente ha rinunciato al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che questa Corte, con ordinanza n. 27711/2020 depositata in data 03/12/2020, nel procedimento iscritto al RG NUMERO_DOCUMENTO, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva dichiarato la nullità della sentenza dichiarativa del fallimento di RAGIONE_SOCIALE, con il conseguente passaggio in giudicato della pronuncia emessa in sede di reclamo e conseguente conferma della revoca del Fallimento;
3) che, poiché la rinuncia è derivata da un fatto non imputabile alla ricorrente, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite;
P.Q.M.
Visto l’art. 391 c.p.c.,
dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 23.1.2024
La Presidente
NOME