Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9768 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9768 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO, Pec: avvocatipc.it
-ricorrente-
Contro
CONDIFESA PIACENZA rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO
NOME COGNOME (pec: EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL)
-controricorrente -avverso la sentenza n. 529/2019, del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il 13.8.2019, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.2.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto: RAGIONE_SOCIALE danni per inadempimento
1. -Il RAGIONE_SOCIALE ha stipulato un contratto di assicurazione con la compagnia RAGIONE_SOCIALE a beneficio dei suoi associati, tra cui anche il sig. COGNOME NOME, per l’annata agraria 2014. In tale ambito anticipa il pagamento dei ratei di polizza ai suoi associati.
Il RAGIONE_SOCIALE ha, quindi, anticipato il premio dovuto dal sig. COGNOME NOME.
Risulta inoltre che, durante l’annata agraria in questione, il sig. COGNOME abbia denunciando un sinistro, che non è stato indennizzato dalla compagnia assicuratrice solamente perchè inferiore alla franchigia pattuita.
-Il sig. COGNOME NOME non ha però rimborsato al RAGIONE_SOCIALE il premio da quest’ultimo anticipato.
Poichè i solleciti inviati erano rimasti senza riscontro, il RAGIONE_SOCIALE ha richiesto al competente Giudice di Pace decreto monitorio per ottenere il rimborso della somma anticipata quale rateo assicurativo e della quota annuale di ammissione al Consorzio per un importo totale pari ad € 1.232,59.
-L’attuale ricorrente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, disconoscendo la firma apposta in calce alla domanda di adesione al RAGIONE_SOCIALE
-Il Giudice adito ha rigettato l’opposizione sulla base della valutazione di una serie di circostanze e fatti contrastanti con l’assunto dell’opponente.
-L’attuale ricorrente ha proposto gravame dinanzi al tribunale di RAGIONE_SOCIALE che con la sentenza qui impugnata ha rigettato l’appello, procedendo ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
-Per quanto qui di interesse la Corte di merito statuiva che:
Preliminarmente ragioni di economia processuale consentivano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. ragione più liquida (Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016).
La questione che emergeva in termini di maggior evidenza era l’infondatezza dell’appello.
Era stata prodotta in atti denuncia, da parte dell’appellante COGNOME, di sinistro inerente l’ attività professionale per cui è associato; denuncia rivolta all’Assicurazione dell’ente cui è associato. Era stata, altresì, prodotta la perizia tecnica redatta dagli incaricati dell’Assicurazione.
Appariva inverosimile non solo che il sinistro sia stato aperto e la pratica sia stata istruita in assenza di un valido contratto – a meno di non ipotizzare la collusione tra l’A ssicurazione e Associazione appellata, in frode all’appellante – ma, più a monte, che il COGNOME abbia denunciato il sinistro consapevole di non aver stipulato alcun contratto di assicurazione. La sentenza era, dunque, corretta sicuramente nella decisione; travolto e superato ogni diverso profilo.
–COGNOME NOME ha presentato ricorso per cassazione con un motivo.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso.
In data 22 gennaio 2024 COGNOME NOME ha presentato rinuncia al ricorso con compensazione delle spese.
In data 7.2.2024 RAGIONE_SOCIALE ha chiesto ex art. 391 c.p.c. che venga dichiarata l’estinzione del giudizio con condanna del ricorrente alle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti deducono:
-Con il primo motivo: Mancato esame della questione preliminare di inammissibilità della domanda riconvenzionale e valutazione nel merito della questione, in violazione dell’art. 276, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., errore in procedendo.
Vizio che rileva in quanto il Tribunale ha omesso di risolvere la questione preliminare entrando nel merito della questione.
-Con il secondo motivo: Art. 360 c.p.c., in relazione al n. 3 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, artt. 112, 113, 115,116 c.p.c., 2697 c.c., 91, 92 e 96 c.p.c. e violazione delle regole ermeneutiche contrattuali in relazione agli artt. 6 e 7 dello Statuto di RAGIONE_SOCIALE;
-Con il terzo motivo: Art. 360 c.p.c., in relazione al l’art. 360, n. 5, per omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Dalla mancata risoluzione di una questione pregiudiziale ed inquadramento della domanda al fine di poter rendere la pronuncia conforme a quanto previsto dall’art. 112 c.p.c., è conseguita una analisi del merito secondo il criterio della ragione più liquida, ponendovi alla base documenti, che tali non sono, contraddittori, inopponibili alla parte e dai quali il Giudice, non poteva trarre le conclusioni a cui è pervenuto.
-Per quanto esposto, il giudizio va dichiarato estinto. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione