Estinzione del Giudizio: Quando la Rinuncia al Ricorso Annulla il Processo
Nel complesso mondo del diritto processuale, l’estinzione del giudizio rappresenta una delle possibili conclusioni di una controversia legale. Non si arriva a una sentenza che stabilisce chi ha torto o ragione, ma il processo si chiude anticipatamente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come ciò avvenga a seguito di una rinuncia al ricorso, chiarendo anche importanti aspetti legati alle spese legali e agli oneri fiscali. Questo caso dimostra come la volontà delle parti di raggiungere un accordo possa prevalere anche nelle fasi più avanzate del contenzioso.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una controversia relativa al pagamento di una prestazione d’opera professionale. Un ente pubblico era stato condannato in primo grado a corrispondere una somma a un avvocato. L’ente si era opposto, ma la Corte d’Appello aveva dato ragione al professionista. Di conseguenza, l’ente pubblico ha deciso di portare la questione fino in Corte di Cassazione, proponendo ricorso.
Tuttavia, prima che la Suprema Corte potesse decidere nel merito, è avvenuto un colpo di scena: l’ente ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. Questo atto non era una decisione unilaterale, ma il frutto di un “componimento bonario del contenzioso”, ovvero un accordo transattivo raggiunto con il professionista. Nell’atto di rinuncia, le parti avevano anche concordato la compensazione integrale delle spese di lite.
L’Estinzione del Giudizio secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione, ricevuta la rinuncia, non ha fatto altro che prenderne atto e applicare le norme procedurali. I giudici hanno verificato che l’atto di rinuncia fosse stato redatto e notificato correttamente, rispettando i requisiti formali previsti dal Codice di procedura civile. Di conseguenza, hanno dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Questo significa che il processo si è concluso definitivamente senza una decisione sul ricorso presentato.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su due pilastri principali.
Il primo riguarda l’effetto della rinuncia. L’articolo 390 del Codice di procedura civile stabilisce che la parte può rinunciare al ricorso. Se la rinuncia è formalmente valida, il giudice deve, ai sensi dell’articolo 391, dichiarare l’estinzione del processo. In questo caso, essendo tutto avvenuto secondo le regole, la declaratoria di estinzione era un atto dovuto.
Il secondo, e forse più interessante, pilastro riguarda le spese legali. La regola generale prevede che la parte che rinuncia al ricorso debba pagare le spese legali alla controparte. Tuttavia, la Corte ha sottolineato che questa regola può essere derogata da un diverso accordo tra le parti. Poiché nell’atto di rinuncia era espressamente previsto che le parti avessero raggiunto un accordo per la compensazione delle spese, la Corte ha rispettato questa volontà, non condannando il rinunciante al pagamento.
Infine, la Corte ha affrontato la questione del cosiddetto “doppio contributo unificato”. La legge prevede che, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la parte soccombente debba versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato iniziale. La Cassazione ha chiarito, citando un proprio precedente, che questa sanzione non si applica in caso di estinzione del giudizio per rinuncia. La rinuncia, infatti, non è equiparabile a un esito negativo del ricorso, ma è una scelta processuale che chiude la lite.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. Innanzitutto, ribadisce che la via dell’accordo è sempre percorribile, anche quando un contenzioso è giunto al suo ultimo grado di giudizio. In secondo luogo, chiarisce che la volontà delle parti, se formalizzata correttamente, ha la forza di derogare alle regole generali, come quella sulla condanna alle spese in caso di rinuncia. Infine, fornisce una rassicurazione di natura fiscale: scegliere di porre fine a un giudizio tramite rinuncia non comporta l’aggravio di costi previsto per chi perde il ricorso nel merito. Questa decisione, quindi, incentiva le soluzioni consensuali delle liti, valorizzando l’autonomia delle parti e alleggerendo il carico della giustizia.
Cosa accade se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione, verificata la regolarità formale dell’atto di rinuncia, dichiara l’estinzione del giudizio. Il processo si conclude senza una decisione nel merito.
In caso di rinuncia, chi paga le spese legali?
Di norma, la parte che rinuncia è condannata a pagare le spese legali della controparte. Tuttavia, se le parti raggiungono un accordo diverso, ad esempio per la compensazione delle spese, tale accordo prevale sulla regola generale.
La rinuncia al ricorso comporta il pagamento del doppio del contributo unificato?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3715 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3715 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 30047/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, c.f. 80000230609, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliata in Roma presso di loro nel loro studio in INDIRIZZO
RAGIONE_SOCIALE
contro
NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma presso di lui nel suo studio in INDIRIZZO
contro
RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 1569/2018 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 9-3-2018
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 23-1-2024 dal consigliere relatore AVV_NOTAIO
OGGETTO:
contratto di prestazione d’opera professionale
RG. 30047/2018
P.U. 23-1-2024
sentito il AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio
RILEVATO CHE:
1.RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1569/2018 che, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE contro il decreto che le aveva ingiunto di pagare Euro 2.601,53 all’AVV_NOTAIO.
Ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio e all’esito dell’adunanza camerale con ordinanza interlocutoria n. 28548/2021 è stata rimessa la decisione alla pubblica udienza, alla luce dell’istanza di entrambe le parti .
In data 8-11-2023 la RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di rinuncia regolarmente notificato a mezzo pec al controRAGIONE_SOCIALE con consegna del messaggio lo stesso 8-11-2023, nel quale ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio anche con la compensazione delle spese di lite.
CONSIDERATO CHE:
1.L ‘atto di rinuncia depositato dalla RAGIONE_SOCIALE è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art. 390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione , con ordinanza ex art. 391 co.1 cod. proc. civ.
Poiché nell’atto di rinuncia ritualmente notificato alla controparte si dà espressamente atto che le parti sono addivenute a componimento bonario del contenzioso con compensazione delle spese di lite, si giustifica la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante
al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (cfr. Cass. Sez. 1 225-2020 n. 9474 Rv. 657640-01).
2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1 -quater d.P.R. 30-52002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. 5 12-10-2018 n. 25485, Rv. 650803-01).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione