Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31865 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 31865 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso 28338-2022 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO NOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1627/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/05/2022 R.G.N. 2812/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
Oggetto
Estinzione del giudizio per rinuncia
R.G.N. 28338/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 06/11/2024
PU
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’estinzione del giudizio.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello principale di RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti anche RAGIONE_SOCIALE) e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato NOME COGNOME alla restituzione in favore della società della somma di euro 40.076,11, di cui euro 18.269,23 per sorte ed euro 21.806,88 per interessi di legge dal 6.2.1989 al 20.4.2016, oltre interessi anatocistici sulla suddetta somma dal 20.4.2016 al saldo. Ha respinto l’appello incidentale proposto dalla Lepri.
La Corte territoriale, nel respingere l’impugnazione incidentale, ha richiamato l’orientamento di legittimità (Cass. n. 3706 del 2018), già seguito dal tribunale, secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza di condanna successivamente riformata, soggiace, ai sensi degli articoli 2033 e 2946 c.c., al termine di prescrizione decennale che inizia a decorrere dal giorno in cui è divenuto definitivo, con la riforma della sentenza predetta, l’accertamento dell’indebito. Ha ritenuto che gli interessi dovuti in relazione alla ripetizione di una prestazione indebita fossero soggetti alla stessa prescrizione ordinaria decennale di cui all’articolo 2946 c.c.
Nell’accogliere i primi due motivi del ricorso principale della società, i giudici di appello hanno richiamato il principio di diritto (Cass. n. 25589 del 2010) secondo cui, chi abbia eseguito un pagamento non dovuto per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva e poi riformata, ha diritto di essere indennizzato dall ‘accipiens della intera
diminuzione patrimoniale subita; ha perciò diritto alla restituzione della somma con interessi, oppure rivalutazione nella maggior misura, a partire dal giorno del pagamento. Hanno quindi riconosciuto il diritto di RFI S.p.A. di ottenere dalla Lepri anche il pagamento degli interessi legali dal 6.2.1989 al 20.4.2016, oltre gli interessi anatocistici dal 20.4.2016 al saldo.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso ed ha domandato, in udienza, l’estinzione del giudizio. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
Preliminarmente, deve darsi atto che il difensore di NOME COGNOME ha depositato atto di rinuncia al ricorso e che la rinuncia è stata accettata dalla società controricorrente.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c. perché sia dichiarata l’estinzione del giudizio, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, c.p.c., vista l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.
Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.