Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28558 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28558 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/10/2023
ORDINANZA
Sul ricorso n. 19769/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, domiciliato per legge in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e dife so dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI PALERMO n. 1387/2021, pubblicata il 2 febbraio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 260/2020 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio delle parti, ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE a pagare a NOME COGNOME, Veterinar io Dirigente con incarico professionale di alta specializzazione, la somma di € 150,00 al mese per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligo contrattuale avente ad oggetto la graduazione delle funzioni e la connessa pesatura degli incarichi, necessarie al fine di quantificare e corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione aziendale.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1387/2021, ha rigettato.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE ha depositato il 21 settembre 2023 atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c. con istanza di compensazione delle spese di lite, accettato dal controricorrente e sottoscritto dai difensori di entrambe le parti.
Pertanto, il giudizio è dichiarato estinto.
Nessuna statuizione s ulle spese vi deve essere, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., stante l’intesa raggiunta dalle parti (Cass., Sez. 2, n. 18368 dell’8 giugno 2022).
Non ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del
contributo unificato a carico de ll’RAGIONE_SOCIALE, considerato l’esito della controversia.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 26