Estinzione del Giudizio in Cassazione: Il Caso della Rinuncia al Ricorso
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi senza una decisione nel merito della questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze di questa procedura, specialmente per quanto riguarda gli oneri economici a carico delle parti. Il caso analizzato nasce da una complessa disputa ereditaria, ma la sua risoluzione offre importanti spunti sulla gestione delle liti pendenti.
La vicenda: una disputa ereditaria tra due testamenti
La controversia aveva origine da una successione e dalla contrapposizione di due testamenti olografi. Il primo, datato 2006, nominava erede il padre di una delle parti in causa. Il secondo, del 2009, designava invece come erede universale l’altra parte. La Corte d’Appello aveva riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo la validità del secondo testamento. Contro questa decisione era stato proposto ricorso per Cassazione, dando il via all’ultimo grado di giudizio.
L’accordo tra le parti e la rinuncia al ricorso
Prima che la Corte Suprema potesse pronunciarsi, le parti hanno raggiunto un accordo. Con un atto formale, il ricorrente ha rinunciato al proprio ricorso e la controparte ha accettato tale rinuncia. Nell’accordo, le parti hanno inoltre dichiarato di aver già provveduto a regolare tra loro le spese legali sostenute per il giudizio. Questo atto ha cambiato radicalmente il destino del processo, spostandolo da una possibile sentenza a una declaratoria di estinzione.
La decisione della Corte: estinzione del giudizio e conseguenze
Preso atto dell’accordo, la Corte di Cassazione ha applicato l’articolo 391 del codice di procedura civile, che disciplina proprio l’ipotesi di rinuncia. La norma prevede che, in caso di rinuncia accettata, il processo si estingua. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del giudizio, ponendo fine alla controversia in modo definitivo senza entrare nel merito dei motivi del ricorso.
Niente doppio contributo unificato in caso di estinzione del giudizio
Un aspetto di particolare interesse pratico riguarda il cosiddetto ‘raddoppio del contributo unificato’. La legge prevede che la parte il cui ricorso viene respinto, dichiarato inammissibile o improcedibile debba versare un ulteriore importo pari a quello già pagato per l’iscrizione a ruolo della causa. Si tratta di una misura con finalità sanzionatorie, volta a scoraggiare le impugnazioni infondate.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha specificato che questa norma non si applica in caso di estinzione del giudizio per rinuncia. La motivazione risiede nella natura eccezionale e sanzionatoria della disposizione. Essendo una norma di stretta interpretazione, non può essere applicata per analogia a casi non espressamente previsti, come appunto la rinuncia. La Corte ha ribadito un orientamento già consolidato, secondo cui il raddoppio del contributo è limitato ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma che la rinuncia al ricorso è uno strumento efficace per le parti che intendono porre fine a una lite, evitando i costi e le incertezze di una decisione giudiziale. Sottolinea inoltre un importante principio di procedura civile: le norme sanzionatorie devono essere interpretate restrittivamente. Pertanto, la parte che rinuncia a un ricorso in Cassazione non rischia di incorrere nella sanzione del raddoppio del contributo unificato, un’informazione cruciale per chiunque valuti di definire consensualmente una controversia pendente in ultimo grado.
Cosa succede se le parti si accordano e rinunciano al ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, ponendo fine alla controversia senza una decisione nel merito.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il ricorrente deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. La Corte ha chiarito che l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica ai casi di rinuncia, poiché questa misura sanzionatoria è prevista solo per il rigetto, l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso.
Come vengono regolate le spese legali in caso di rinuncia accettata?
In questa specifica vicenda, le parti hanno dichiarato nel loro atto di rinuncia e accettazione di aver già provveduto a regolare tra di loro le spese del giudizio, pertanto la Corte non ha emesso alcuna statuizione in merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16600 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 16600 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33207/2019 R.G. proposto da
NOMECOGNOME rappresentato e difeso da NOME
: ll’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOMEcontroricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 3430/2019 depositata il 21/05/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Udite le conclusioni della Procura Generale, in persona del dottor NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio
Premesso che:
1.NOME COGNOME ricorreva, con tre motivi avversati da NOME COGNOME con controricorso, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3430 del 2019 con cui, in accoglimento dell’appello di NOME COGNOME era stata riformata la sentenza che aveva dichiarato aperta la successione di NOME COGNOME non secondo il testamento olografo datato 25 aprile 2006 in forza del quale quest’ultima aveva nominato erede il padre di NOME COGNOME ma secondo il testamento redatto il 10 settembre 2009 con nomina di NOME COGNOME quale erede universale;
ricorrente e controricorrente, con atto sottoscritto il 12 maggio 2025, hanno rinunciato e, rispettivamente, accettato la rinuncia al ricorso significando di avere anche ‘già regolato’ le spese del giudizio;
3.in ragione di ciò che precede deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
4. non vi è luogo ad applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Come la Corte ha innumerevoli volte affermato, la norma ‘che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica’ (per tutte, Cass. 12 novembre 2015, n.23175);
PQM
la Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma il 12 giugno 2025.