Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16600 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 16600 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33207/2019 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da NOME
: ll’avvocato COGNOME
-ricorrente- contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato COGNOME NOME -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 3430/2019 depositata il 21/05/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udite le conclusioni della Procura Generale, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio
Premesso che:
1.NOME COGNOME ricorreva, con tre motivi avversati da NOME COGNOME con controricorso, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3430 del 2019 con cui, in accoglimento dell’appello di NOME COGNOME, era stata riformata la sentenza che aveva dichiarato aperta la successione di NOME COGNOME, non secondo il testamento olografo datato 25 aprile 2006 in forza del quale quest’ultima aveva nominato erede il padre di NOME COGNOME, ma secondo il testamento redatto il 10 settembre 2009 con nomina di NOME COGNOME quale erede universale;
ricorrente e controricorrente, con atto sottoscritto il 12 maggio 2025, hanno rinunciato e, rispettivamente, accettato la rinuncia al ricorso significando di avere anche ‘già regolato’ le spese del giudizio;
3.in ragione di ciò che precede deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
4. non vi è luogo ad applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Come la Corte ha innumerevoli volte affermato, la norma ‘che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica’ (per tutte, Cass. 12 novembre 2015, n.23175);
PQM
la Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma il 12 giugno 2025.