Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27765 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 27765 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 24030/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, domiciliato ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1407/2021 della CORTE D ‘ APPELLO di PALERMO, depositata il 13/4/2022;
Oggetto
Dirigenti medici.
RAGIONE_SOCIALE.
Mancata graduazione.
Risarcimento.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/09/2023
CC – Aula B
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/9/2023 dal AVV_NOTAIO;
rilevato che il difensore del ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al giudizio, sottoscritta digitalmente anche dal legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE;
rilevato che la rinuncia è stata accettata dalla controparte; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto e che non occorre provvedere sulle spese di lite, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c.;
dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 , comma 1 -quater , del D.P.R. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 26/9/2023.