Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27595 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27595 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 2366/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma presso l’AVV_NOTAIO nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso l’AVV_NOTAIO nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 1368/2020 della Corte d’appello di Bari depositata il 24-7-2020,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1510-2024 dal consigliere NOME COGNOME
OGGETTO: compensi dell’avvocato
R.G. 2366/2021
C.C. 15-10-2024
RILEVATO CHE:
1.La sentenza n. 1368/2020 pubblicata il 24-7-2020 della Corte d’appello di Bari ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza depositata il 6 -10-2016 a definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore dell’AVV_NOTAIO e a carico di RAGIONE_SOCIALE per il pagamento dell’importo di Euro 11.848,18 oltre intere ssi e spese a titolo di corrispettivo per l’attività di difesa della RAGIONE_SOCIALE in causa di revocatoria ordinaria.
2.Avverso la sentenza NOME RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo, rubricato ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., nonché degli artt. 4, comma 2 e 14 del d.lgs. n. 150/2011’.
RAGIONE_SOCIALE quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In data 20-11-2023 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ. e il 28-12-2023 il difensore del ricorrente munito di nuova procura speciale ha chiesto la decisione.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in data 2-8-2024 il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, mentre in data 5-8-2024 la società controricorrente ha depositato dichiarazione di adesione alla rinuncia al ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 15-10-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
1.L’atto di rinuncia è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art. 390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione, con ordinanza ex art. 391 co.1 cod. proc. civ.
Poiché la controricorrente ha ritualmente aderito alla rinuncia, ai sensi dell’art. 391 ult. co. cod. proc. civ. non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1 -quater d.P.R. 30-52002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Rv. 637676-01, Cass. Sez. 3 5-12-2023 n. 34025 Rv.669403-01).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda