Estinzione del Giudizio in Cassazione: Cosa Succede con la Rinuncia al Ricorso
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi prima di arrivare a una sentenza definitiva sul merito della questione. Questo avviene per specifiche cause previste dalla legge, tra cui la rinuncia agli atti del giudizio da parte dell’attore, accettata dalla controparte. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico di questo istituto processuale, applicato a una controversia in materia di oneri condominiali.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata per il mancato pagamento di oneri condominiali, per un importo di circa 8.700 euro. La società si era opposta al decreto, ma la sua opposizione era stata respinta in primo grado. Successivamente, la società aveva impugnato la decisione davanti alla Corte d’Appello, ma anche in questo caso il suo gravame era stato respinto.
Non arrendendosi, la società aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. A questo punto, il giudizio era pendente davanti alla Suprema Corte.
La Svolta Processuale: Rinuncia e Accettazione
Durante il giudizio di cassazione, si è verificato l’evento decisivo: la società ricorrente ha depositato un formale atto di rinuncia al ricorso. A tale atto ha fatto seguito l’adesione del condominio, che figurava come controricorrente nel processo.
Questo passaggio è fondamentale: la rinuncia, per produrre i suoi effetti estintivi, deve essere accettata dalla controparte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, magari per ottenere una pronuncia definitiva e una condanna alle spese.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio
Preso atto della rinuncia della società e dell’accettazione del condominio, la Corte di Cassazione ha applicato la normativa di riferimento, in particolare l’articolo 390 del Codice di Procedura Civile. Questa norma disciplina proprio la rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte, verificata la conformità dell’atto di rinuncia e della relativa accettazione alle prescrizioni di legge, non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del giudizio.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione sono lineari e strettamente procedurali. La Corte ha constatato che l’atto di rinuncia, accettato dalla controparte, è un presupposto sufficiente e necessario per chiudere il processo. La legge, infatti, non lascia margini di discrezionalità al giudice in presenza di una rinuncia formalmente valida e accettata. Una particolarità rilevante riguarda le spese legali. La Corte ha specificato che non vi era luogo a una pronuncia sulle spese, proprio perché il controricorrente aveva aderito alla rinuncia. Questa adesione implica un accordo tra le parti anche su tale aspetto, escludendo la necessità di una decisione giudiziale in merito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza, sebbene molto sintetica, offre spunti importanti. In primo luogo, dimostra come un contenzioso, anche se arrivato all’ultimo grado di giudizio, possa essere risolto attraverso atti di disposizione processuale delle parti, verosimilmente a seguito di un accordo transattivo raggiunto fuori dalle aule di tribunale. In secondo luogo, chiarisce le conseguenze della rinuncia accettata: l’estinzione del giudizio rende definitiva la sentenza impugnata (quella della Corte d’Appello) e, in assenza di patti contrari, risolve anche la questione delle spese legali del giudizio di cassazione, che rimangono a carico di ciascuna parte secondo gli accordi intercorsi.
Cosa succede se una parte rinuncia al proprio ricorso in Cassazione?
Se la parte che ha presentato il ricorso vi rinuncia e la controparte accetta tale rinuncia, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio. Questo significa che il processo si conclude senza una decisione nel merito da parte della Suprema Corte.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata?
Come stabilito in questa ordinanza, quando la parte contro cui è stato proposto il ricorso (controricorrente) aderisce alla rinuncia, la Corte non emette una pronuncia sulle spese. Si presume che le parti si siano accordate in merito e che ciascuna sostenga le proprie.
Qual è l’effetto dell’estinzione del giudizio di cassazione sulla sentenza precedente?
L’estinzione del giudizio di cassazione comporta che la sentenza impugnata, in questo caso quella della Corte d’Appello, diventi definitiva a tutti gli effetti e non possa più essere contestata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15823 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15823 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7781/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
INDIRIZZO PORTOSCUSO, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI n. 674/2018, pubblicata il 16/07/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME NOME.
PREMESSO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 674 de 16 luglio 2018 della Corte d’appello di Cagliari, con cui era stato respinto il gravame fatto valere dalla ricorrente contro la pronuncia di rigetto dell’opposizione al decreto, che le aveva ingiunto il pagamento di euro 8.744,84 in favore del INDIRIZZO, a titolo di oneri condominiali.
Ha resistito con controricorso l’intimato citato RAGIONE_SOCIALE.
In data 7 marzo 2014 è stato depositato dalla ricorrente atto di rinuncia al ricorso, con adesione del controricorrente.
L’atto di rinuncia accettato dal menzionato RAGIONE_SOCIALE – è conforme alle prescrizioni di cui all’art. 390 c.p.c. , ragion per cui non può che provvedersi nel senso di dichiarare l’estinzione del presente giudizio.
Non vi è pronuncia sulle spese, avendo il controricorrente aderito alla rinuncia.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione