Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 671 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 671 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
SENTENZA
sul ricorso 2840-2024 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, NOME COGNOME INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende
Oggetto
R.G.N. 2840/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 27/11/2024
PU
unitamente agli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME – controricorrente avverso la sentenza n. 2964/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/08/2023 R.G.N. 2783/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2024 dal Consigliere Dott. COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’estinzione del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME udito l’avvocato NOME COGNOME udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma di sentenza del Tribunale di Velletri, ha condannato RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in solido al pagamento di somma per i titoli dedotti in giudizio in favore di NOME COGNOME
Questi ha proposto ricorso per la cassazione parziale della sentenza d’appello con tre motivi, cui le intimate hanno resistito con rispettivi controricorsi; RAGIONE_SOCIALE ha proposto altresì ricorso incidentale.
Successivamente il ricorrente principale ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti , alla domanda e all’azione ( sic) del giudizio pendente innanzi a questa Corte; detta rinuncia è stata accettata da entrambe le parti controricorrenti, con richiesta di compensazione delle spese di lite; RAGIONE_SOCIALEora RAGIONE_SOCIALE ha altresì dichiarato di rinunziare agli atti ( sic) del controricorso con contestuale ricorso incidentale; ESA – ESRIN Agenzia Spaziale Europea ha altresì preso atto della rinuncia al ricorso incidentale da parte di RAGIONE_SOCIALEora RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che le rinunce (reciprocamente accettate) ai ricorsi principale e incidentale (quantunque impropriamente riferite agli atti e all’azione), sono chiaramente qualificabili come rinunce ai ricorsi ex art. 390 c.p.c., con conseguente effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c.
Sebbene rispetto alla rinuncia al ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE si sia limitata ad una mera presa d’atto , senza esprimere una formale sua accettazione, nondimeno non deve emettersi pronuncia sulle spese nel rapporto fra le due controricorrenti, atteso che con il ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALEora RAGIONE_SOCIALE non fa valere pretese nei confronti della suddetta RAGIONE_SOCIALE.
In conclusione, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto e non vi è luogo a provvedere né sulle spese né sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, atteso che per consolidata giurisprudenza (cfr., per tutte, Cass. n. 34025/23) esso si applica ai soli casi – tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e che, integrando una misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27