Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27596 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 27596 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso 22298-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
POPAIZ NOMENOME NOMENOME
Oggetto
Retribuzione rapporto privato
R.G.N. 22298/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/09/2023
CC
– intimati –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrenti-
NonchØ da :
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti incidentali –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
326, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 56/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 28/05/2019 R.G.N. 77/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. Con la sentenza n. 56/2019 la Corte di appello di Trieste, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Pordenone, rigettava le originarie domande proposte da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; accertava, poi, che: NOME COGNOME aveva diritto dal giorno 8.5.2005, ad essere inquadrato nel livello 4 B del CCNL applicato al rapporto e condannava la RAGIONE_SOCIALE a pagare le differenze retributive maturate per tale diverso inquadramento; NOME COGNOME aveva diritto dal luglio 2010 ad essere inquadrato nel livello 4 B del CCNL applicato al rapporto e condannava la società predetta a pagargli le differenze retributive maturate per tale diverso inquadramento; NOME COGNOME aveva diritto dal giorno 8.11.2006 ad essere inquadrato nel livello 4 B del CCNL applicato al rapporto e condannava la società predetta a pagargli le differenze retributive maturate per tale diverso inquadramento; NOME COGNOME aveva diritto dal giorno 8.5.2005 ad essere inquadrato nel livello 4 B del CCNL applicato al rapporto e condannava la società predetta a pagargli le differenze retributive maturate per tale diverso inquadramento; NOME COGNOME aveva diritto dal giorno
8.5.2005 ad essere inquadrato nel livello 4 B del CCNL applicato al rapporto e condannava la predetta società al pagamento delle differenze retributive maturate per tale superiore inquadramento; NOME COGNOME aveva diritto ad essere inquadrato dal mese di aprile 2010 nel livello 4 B del CCNL applicato al rapporto e condannava la predetta società al pagamento delle differenze retributive maturate sino al giugno 2012 per tale diverso inquadramento; NOME COGNOME aveva diritto dal mese di aprile 2013 ad essere inquadrato nel livello 4 B del CCNL applicato al rapporto e condannava la società predetta al pagamento delle differenze retributive maturate per tale diverso inquadramento; NOME COGNOME aveva diritto dal 15.4.2007 al superiore inquadramento nel livello 4 B del CCNL applicato al rapporto e condannava la predetta società al pagamento delle differenze retributive maturate per tale diverso inquadramento.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE affidato a tre motivi cui hanno resistito con controricorso, formulando altresì ricorso incidentale sulla base di due motivi, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno svolto attività difensiva.
La causa è stata rinviata e fissata all’odierna udienza camerale per acquisire l’atto di rinuncia al ricorso incidentale ed il verbale di conciliazione intervenuto tra le parti in sede sindacale.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
Rileva il Collegio che, nelle more, sono stati depositati: atto di rinuncia al ricorso principale ex art. 390 cpc della Società
RAGIONE_SOCIALE; atto di accettazione di rinuncia e atto di rinuncia al ricorso incidentale ex art. 390 cpc da parte dei controricorrenti; atto di accettazione della rinuncia al ricorso incidentale da parte della RAGIONE_SOCIALE.
In tutti i suddetti atti si dava atto che le parti avevano conciliato la controversia pendente tra loro.
La rinuncia della società (e la successiva accettazione) è stata sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal suo Difensore, mentre l’atto dei controricorrenti è stato sottoscritto dal loro Difensore munito di mandato speciale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione de l giudizio, nulla disponendo in ordine alle spese processuali, relativamente alla posizione dei controricorrenti, ex art. 391 co. 4 cpc, e con riguardo alla posizione degli intimati COGNOME e COGNOME perché non hanno svolto attività difensiva.
Non sussistono, invece, i presupposti processuali per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per il ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater , fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio il 13 settembre 2023.