Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7039 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 7039 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30636/2021 R.G. proposto da:
COGNOME, in persona del legale rappresentante pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME Maglietta unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME -ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’ Avvocatura RAGIONE_SOCIALE -resistente- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Torino n. 504/2021 depositata il 08/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino, in riforma RAGIONE_SOCIALE decisione emessa dal Tribunale RAGIONE_SOCIALE medesima sede, ha rigettato il ricorso proposto ex art. 28 l. n. 300 del 1970 da alcune organizzazioni sindacali, fra cui la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE affidato a due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giustizia ha depositato atto di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Immediatamente prima RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale del 19.03.2026 , le parti costituite hanno depositato dichiarazione congiunta di rinuncia agli atti ed all’azione , e di reciproca accettazione RAGIONE_SOCIALEe rinunce da esse formulate, chiedendo che venisse dichiarata la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
Sussistendo le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c., può essere dichiarata l’estinzione del giudizio, nulla dovendo disporsi in ordine alle spese, ai sensi del l’art. 391, ult imo comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.
La Presidente NOME COGNOME