Estinzione del Giudizio: Il Caso della Rinuncia Accettata in Cassazione
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi senza una decisione nel merito. Questo accade quando intervengono specifici eventi procedurali che rendono impossibile o superfluo proseguire la causa. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un esempio lampante di questa dinamica, basata sulla rinuncia al ricorso da parte del ricorrente e sulla conseguente accettazione della controparte.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una controversia in ambito fallimentare. Un creditore aveva presentato opposizione allo stato passivo del fallimento di una società agricola industriale, ma la sua istanza era stata respinta dal Tribunale di Arezzo con un decreto. Insoddisfatto della decisione, il creditore aveva deciso di presentare ricorso per Cassazione per far valere le proprie ragioni.
Tuttavia, in un momento successivo alla proposizione del ricorso, il medesimo creditore ha depositato un atto di rinuncia, manifestando la volontà di non voler più proseguire con l’impugnazione.
La Rinuncia al Ricorso e l’Estinzione del Giudizio
L’elemento chiave che ha determinato l’esito del procedimento è stata la successiva mossa della controparte. Il Fallimento, costituitosi in giudizio come controricorrente, ha depositato un atto con cui ha formalmente accettato la rinuncia del creditore.
Questo scambio di atti processuali, la rinuncia da un lato e l’accettazione dall’altro, ha innescato l’applicazione di una specifica norma del codice di procedura civile, l’art. 391 c.p.c., che disciplina proprio l’estinzione del giudizio in seguito a rinuncia.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nella sua ordinanza, non è entrata nel merito della questione originaria (l’ammissione o meno del credito allo stato passivo). Il suo ruolo si è limitato a prendere atto della volontà concorde delle parti di porre fine alla lite.
Il ragionamento dei giudici è stato puramente procedurale: di fronte a una rinuncia ritualmente depositata e a una successiva accettazione da parte del controricorrente, la legge non lascia alternative. La Corte ha quindi applicato l’art. 391 c.p.c., che prevede appunto che il processo si estingua in tali circostanze. La decisione è una diretta conseguenza della volontà delle parti, che di fatto hanno deciso di non sottoporre più la controversia al vaglio dei giudici di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche dell’Estinzione del Giudizio
La decisione evidenzia un importante principio di economia processuale. L’estinzione del giudizio per rinuncia accettata permette alle parti di terminare una controversia in modo rapido, evitando i tempi e i costi di un intero grado di giudizio. L’implicazione pratica più rilevante è che il provvedimento impugnato, ovvero il decreto del Tribunale di Arezzo che aveva respinto l’opposizione del creditore, diventa definitivo a tutti gli effetti. Con la chiusura del processo in Cassazione, non vi sono più possibilità di appello e quella decisione acquista l’autorità di cosa giudicata. Questo caso dimostra come la volontà delle parti possa essere decisiva nel determinare la fine di un processo, anche davanti alla Suprema Corte.
Cosa succede quando una parte rinuncia a un ricorso in Cassazione?
Se la parte che ha presentato il ricorso (ricorrente) deposita un atto di rinuncia, il processo può terminare. Se la controparte, che ha interesse nella prosecuzione, accetta tale rinuncia, il processo si conclude.
Perché la Corte dichiara l’estinzione del giudizio invece di decidere sul caso?
La Corte applica l’art. 391 del codice di procedura civile. Questa norma stabilisce che, di fronte a una rinuncia accettata dalla controparte, il giudice deve dichiarare l’estinzione del processo, senza esaminare il merito della controversia, poiché è venuto meno l’interesse delle parti a una decisione.
Qual è la conseguenza principale dell’estinzione del giudizio in questo caso?
La conseguenza principale è che la decisione impugnata, cioè il decreto del Tribunale di Arezzo che aveva respinto l’opposizione del creditore, diventa definitiva e non più modificabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28638 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28638 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 9790-2022 r.g. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, (CODICE_FISCALE)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE)
-controricorrente –
avverso il decreto del 09.03.2022 emesso dal Tribunale di Arezzo; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 25/9/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO:
che NOME COGNOME, con atto depositato il 10.9.202, ha rinunciato al ricorso proposto contro il decreto del Tribunale di Arezzo del 9.3.022, che aveva respinto la sua opposizione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE in liquidazione;
che il RAGIONE_SOCIALE controricorrente ha accettato la rinuncia con atto del 18.9.2024.
P.Q.M.
La Corte, visto l’art. 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 25.9.2024