Estinzione del Giudizio in Cassazione: Analisi del Caso di Rinuncia Accettata
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi prima di arrivare a una sentenza di merito. Ciò accade quando vengono a mancare i presupposti per la sua prosecuzione, come nel caso di una rinuncia agli atti. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica processuale, evidenziando come l’accordo tra le parti possa determinare la fine di un contenzioso complesso.
I Fatti del Contenzioso
La vicenda trae origine da un lodo arbitrale che condannava una società di servizi a pagare una somma ingente, pari a 1.150.000 euro, a un importante ente organizzatore di eventi. La società soccombente aveva impugnato tale lodo dinanzi alla Corte d’Appello, la quale però aveva rigettato l’impugnazione.
Non arrendendosi, la società di servizi aveva proposto ricorso per cassazione. Nel frattempo, però, si sono verificati due eventi cruciali che hanno cambiato il corso del processo:
1. La società ricorrente è stata dichiarata fallita dal Tribunale competente.
2. L’ente organizzatore di eventi ha concluso la sua fase di liquidazione, e un’altra società è subentrata in tutti i suoi rapporti giuridici, inclusi quelli processuali.
Di fronte a questo nuovo scenario, la società ricorrente ha formalmente dichiarato di non avere più interesse a proseguire il giudizio e ha rinunciato al ricorso. La società subentrata alla controparte ha accettato tale rinuncia.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’estinzione del giudizio
Preso atto della rinuncia al ricorso da parte della ricorrente e della contestuale accettazione da parte della controricorrente, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Entrambe le parti avevano inoltre concordato sulla compensazione delle spese legali, ovvero che ciascuna avrebbe sostenuto i propri costi. Di conseguenza, la Corte non ha emesso alcuna pronuncia in merito alle spese, conformandosi alla volontà delle parti.
Le Motivazioni: L’impatto della rinuncia sul processo
La decisione della Corte si fonda sull’applicazione dell’articolo 390 del Codice di Procedura Civile. Questa norma disciplina la rinuncia al ricorso in Cassazione, stabilendo che la parte che ha proposto l’impugnazione può rinunciarvi. La rinuncia, per essere efficace e portare all’estinzione del processo, deve essere accettata dalla controparte, qualora questa abbia un interesse a che il giudizio prosegua per ottenere una decisione nel merito.
In questo caso, la rinuncia è stata esplicitamente accettata. La volontà concorde delle parti di porre fine alla lite ha quindi privato il processo del suo oggetto, rendendo superflua qualsiasi ulteriore attività giurisdizionale. La Corte non ha fatto altro che prendere atto di questa situazione, formalizzando la chiusura del procedimento. Anche la richiesta congiunta di compensare le spese ha semplificato la decisione, eliminando la necessità per il giudice di pronunciarsi su tale aspetto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza dimostra come le dinamiche processuali possano essere influenzate da eventi esterni al giudizio, come un fallimento o una successione societaria. La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, si configura come uno strumento efficace per le parti che non hanno più interesse o risorse per proseguire un contenzioso, permettendo una chiusura rapida e concordata del procedimento. L’estinzione del giudizio per rinuncia e accettazione è, dunque, un esito che valorizza l’autonomia delle parti nel definire i propri rapporti, anche in sede di legittimità, evitando i tempi e i costi di una decisione nel merito.
Cosa succede quando una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se una parte rinuncia al ricorso e la controparte accetta la rinuncia, il processo si chiude. La Corte di Cassazione, verificata la conformità della rinuncia alla legge, dichiara l’estinzione del giudizio, ponendo fine alla controversia a quel livello.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia?
Generalmente, la legge prevede che il rinunciante paghi le spese, ma le parti possono accordarsi diversamente. Nel caso specifico analizzato, le parti hanno concordato la compensazione delle spese, e quindi ciascuna ha sostenuto i propri costi. La Corte ha preso atto di questo accordo e non si è pronunciata sulle spese.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio in questo caso?
La Corte ha dichiarato l’estinzione perché la società ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso e la società resistente ha accettato tale rinuncia. Questa concorde volontà delle parti di non proseguire la causa, in conformità con l’art. 390 del Codice di Procedura Civile, ha determinato la fine del procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30195 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30195 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5241/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, ora RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME
(CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 4104/2019, depositata il 14/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 4104/2019, con la quale la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’impugnazione per nullità da essa fatta valere contro il lodo arbitrale che l’aveva condannata a pagare euro 1.150.000 in favore della società RAGIONE_SOCIALE
Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Con atto del 5 settembre 2024 la ricorrente – premesso che con sentenza n. 67/2021 il Tribunale di Cagliari ha dichiarato il fallimento della società RAGIONE_SOCIALE e che il 31 dicembre 2021 la società RAGIONE_SOCIALE ha terminato le proprie attività liquidatorie e RAGIONE_SOCIALE è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale riconducibili alla società controricorrente e si è costituita nel presente giudizio – ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare il ricorso e ha rinunciato al medesimo, chiedendo a questa Corte di pronunciare l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese; RAGIONE_SOCIALE, a sua volta, nel medesimo atto ha dichiarato di non avere interesse a coltivare il controricorso e di accettare la rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese del giudizio.
La rinuncia è conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c.
Non vi è pronuncia sulle spese, avendo RAGIONE_SOCIALE aderito alla rinuncia.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione .
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione