Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12935 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 12935 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore:
Data pubblicazione: 10/05/2024
della Corte di cassazione ex art.391- bis cod. proc. civ.
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Consigliere
Consigliere
Ud. 22/02/2024 CC Cron. R.G.N. 08315/2023
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – COGNOME.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 08315/2023 R.G., proposto da
NOME COGNOME e NOME COGNOME , quali eredi di NOME COGNOME; rappresentati e difesi dagli Avvocati NOME COGNOME (pec: EMAIL) e NOME COGNOME (pec: EMAIL), in virtù di procure in calce al ricorso;
-ricorrenti-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa ope legis dall’AVV_NOTAIO Generale dello Stato , presso i cui Uffici, in Roma, INDIRIZZO è, ex lege , domiciliata (pec: EMAIL);
-resistente-
nonché di
Comune RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore ; rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL), in virtù di procura rilasciata su foglio separato;
-controricorrente-
e di
NOME COGNOME , quale erede di NOME COGNOME; rappresentata e difesa, dagli Avvocati NOME COGNOME (pec.: EMAIL) e NOME COGNOME (pec: EMAIL), in virtù di procura speciale alle liti in calce al controricorso;
-controricorrente-
per la revocazione dell ‘ ordinanza n. 32988/2022 della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, depositata il 9 novembre 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22
febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Considerato che:
con sentenza del 28 novembre 2018, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, rigettando l’ impugnazione proposta dal AVV_NOTAIO, confermò integralmente la decisione del locale Tribunale che, sulla base dell’operatività dell a clausola risolutiva espressa apposta al contratto con cui egli aveva concesso in locazione al l’ RAGIONE_SOCIALE un complesso immobiliare risultato non in regola con le previste autorizzazioni e nulla osta amministrativi, aveva dichiarato, nel contraddittorio con il Comune di RAGIONE_SOCIALE, la risoluzione del contratto medesimo ed aveva condannato il locatore a restituire all ‘ RAGIONE_SOCIALE conduttrice i canoni indebitamente percepiti;
il ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME avverso questa sentenza è stato dichiarato inammissibile da questa Corte con ordinanza 9 novembre 2022, n. 32988;
per la revocazione di questa ordinanza hanno proposto ricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME COGNOME, nel frattempo deceduto;
hanno risposto con distinti controricorsi il Comune di RAGIONE_SOCIALE, nonché, in via adesiva rispetto alle doglianze dei ricorrenti, NOME COGNOME, altra erede del defunto NOME COGNOME;
l ‘ RAGIONE_SOCIALE ha depositato, a mezzo dell’ AVV_NOTAIO Erariale, atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte; non sono state depositate memorie;
prima della celebrazione dell’adunanza camerale è stat a depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte sia dei ricorrenti che della controricorrente NOME COGNOME, che ne aveva chiesto, in via adesiva, l’accoglimento;
la rinuncia è sottoscritta dalle parti rinuncianti e dai loro difensori; vi è, inoltre, l’accettazione dell’RAGIONE_SOCIALE, con sottoscrizione digitale dell’AVV_NOTAIO Erariale;
il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinuncia, con compensazione delle relative spese (art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.).
Per Questi Motivi
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e dichiara compensate le relative spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione