Estinzione del Giudizio: Quando la Rinuncia al Ricorso Chiude la Partita
L’estinzione del giudizio è un istituto processuale che pone fine a una controversia legale senza che il giudice si pronunci sul merito della questione. Ciò accade quando, nel corso del processo, si verificano eventi specifici previsti dalla legge, come la rinuncia agli atti da parte di chi ha iniziato la causa. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come questo meccanismo funzioni, anche al più alto livello della giurisdizione civile.
Il Contesto della Controversia
La vicenda trae origine da un verbale di accertamento emesso dall’Ispettorato del Lavoro nei confronti di una nota compagnia aerea e di un suo dirigente. L’accertamento contestava la violazione delle normative in materia di orario di lavoro e tempi di volo del personale.
La società e il dirigente si erano opposti a tale verbale, ma sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano dichiarato la loro opposizione inammissibile. Il motivo era di natura prettamente procedurale: secondo i giudici di merito, il verbale di accertamento non era un atto autonomamente impugnabile, in quanto il procedimento sanzionatorio non si era ancora concluso.
Non soddisfatti, i ricorrenti si sono rivolti alla Corte di Cassazione, sollevando diversi motivi di diritto, tra cui la violazione delle norme sull’interesse ad agire e vizi di motivazione della sentenza d’appello.
La Svolta Processuale: Rinuncia e Accettazione
Il colpo di scena è avvenuto prima che la Corte potesse esaminare il merito del ricorso. I ricorrenti, infatti, hanno formalmente depositato un atto di rinuncia al ricorso. Successivamente, l’Ispettorato del Lavoro, in qualità di controricorrente, ha depositato un atto con cui accettava tale rinuncia.
Questo scambio di atti ha cambiato radicalmente il destino del processo. La volontà concorde delle parti di porre fine alla lite ha attivato il meccanismo dell’estinzione del giudizio, rendendo superfluo ogni esame delle questioni giuridiche sollevate nel ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione è estremamente sintetica e si basa su un unico, decisivo punto: la constatazione della rinuncia al ricorso e della sua successiva accettazione da parte della controparte.
Di fronte a questo accordo processuale, alla Corte non è rimasto altro che prenderne atto e dichiarare formalmente l’estinzione del giudizio. Conseguentemente, la Corte ha disposto la compensazione delle spese di lite. Questa scelta si giustifica con la condotta processuale delle parti: dal momento che la fine del processo è derivata da un accordo e non dalla vittoria di una parte sull’altra, è apparso equo che ciascuna sostenesse i propri costi legali.
Le Conclusioni
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, offre importanti spunti pratici. Dimostra che una controversia legale, anche complessa e giunta fino all’ultimo grado di giudizio, può essere risolta attraverso un accordo tra le parti. La rinuncia al ricorso, se accettata, rappresenta uno strumento efficace per porre fine a un contenzioso, risparmiando tempo e risorse.
La decisione sulla compensazione delle spese, inoltre, incentiva questo tipo di soluzioni, poiché evita che la parte che rinuncia venga condannata a pagare le spese legali della controparte. In definitiva, il caso evidenzia come il sistema giudiziario preveda meccanismi volti a favorire la composizione concordata delle liti, anche quando la battaglia legale sembra destinata a concludersi solo con una sentenza.
Cosa significa estinzione del giudizio?
Significa che il processo si conclude prima di una decisione finale sul merito della causa. In questo caso, è avvenuto perché la parte che aveva fatto ricorso ha deciso di ritirarlo e la controparte ha accettato questa decisione.
Perché il processo si è concluso in questo modo?
Il processo si è concluso con l’estinzione perché i ricorrenti (la compagnia aerea e il suo dirigente) hanno presentato una rinuncia formale al loro ricorso in Cassazione e l’Ispettorato del Lavoro ha formalmente accettato tale rinuncia.
Chi ha pagato le spese legali?
La Corte ha deciso per la ‘compensazione delle spese’. Questo significa che ogni parte ha pagato i propri avvocati e le proprie spese legali. Questa decisione è stata presa perché la fine del processo è derivata da un accordo tra le parti e non dalla vittoria di una sull’altra.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22826 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 22826 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29167/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (-), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
ISPETTORATO RAGIONE_SOCIALE ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
nonchè contro
ISPETTORATO TERRITORIALE LAVORO ROMA, ISPETTORATO NAZIONALE LAVORO
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 2452/2022 depositata il 01/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza dell’1.6.22 la corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza 25.9.19 del tribunale della stessa sede che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione al verbale di accertamento dell’ispettorato del lavoro per violazione della normativa in materia di orario di lavoro e tempo di volo, per essere il verbale atto non autonomamente impugnabile in quanto non si era esaurito il procedimento sanzionatorio.
Avverso tale sentenza ricorre Alitalia in amministrazione straordinaria, nonché l’ingegnere COGNOME resiste l’ispettorato.
Il primo motivo di violazione deduce violazione dell’articolo 100 c.c. per esclusione dell’interesse ad agire.
Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 132, comma due, numero 4, e 118 att. c.p.c., per motivazione per relationem ad altra sentenza di merito ed assenza di motivazione propria del caso.
Il terzo motivo deduce, ex art. 360 co. 1 numero quattro c.p.c., omessa pronuncia su motivo di appello relativo alla correttezza dell’operato aziendale
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il 31.3.25 i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata dall’Ispettorato con atto del 16.4.25.
Deve conseguentemente dichiararsi l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite in considerazione della condotta processuale della parte.
p.q.m.
dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.