Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15098 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15098 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/06/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
U.P. 23/5/2025
Appalto -Responsabilità per gravi difetti alloggi
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 35423/2019) proposto da: COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliati in Roma, INDICOGNOME, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME, che li rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro -tempore , rappresentato e difeso, in forza di deliberazione di Giunta comunale n. 167 del 27 novembre 2019, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDICOGNOME, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore ;
-intimata – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 1457/2019, pubblicata il 31 maggio 2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 23 maggio 2025 dal AVV_NOTAIO relatore NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso sia respinto per inammissibilità dei motivi; conclusioni rettificate nel corso dell’udienza pubblica, alla luce RAGIONE_SOCIALE rinuncia al ricorso, con la richiesta di declaratoria dell’estinzione del giudizio di legittimità;
visti l’atto di rinuncia al ricorso, notificato dai ricorrenti il 14 febbraio 2025 e depositato il 19 febbraio 2025, nonché l’atto di accettazione RAGIONE_SOCIALE rinuncia, notificato dal controricorrente il 14 febbraio 2025 e depositato il 19 febbraio 2025.
FATTI DI CAUSA
1. -Gli assegnatari degli alloggi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sovvenzionata siti in RAGIONE_SOCIALE, INDICOGNOME e INDICOGNOME RAGIONE_SOCIALE
Libertà, convenivano, davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni subiti dagli assegnatari, ai sensi dell’art. 1669 c.c. o dell’art. 2053 c.c. o dell’art. 2043 c.c., previa valutazione del deprezzamento del valore degli immobili.
Si costituivano separatamente il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, i quali contestavano, in fatto e in diritto, la fondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda avversaria, chiedendone il rigetto. Chiedevano altresì l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE chiamata in garanzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Autorizzata la chiamata, si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, che si opponeva alla condanna in manleva.
Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d’ufficio.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 679/2016, depositata il 23 marzo 2016, accoglieva la domanda degli attori, condannando, in solido, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni ed individuando la misura RAGIONE_SOCIALE responsabilità interna di ciascun coobbligato nella percentuale del 75% per l’RAGIONE_SOCIALE e del 25% per il RAGIONE_SOCIALE, disponendo altresì che la RAGIONE_SOCIALE tenesse indenni entrambi i convenuti.
2. -Proponevano appello separatamente il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, con l’appello incidentale spiegato dagli assegnatari.
Riuniti i giudizi, decidendo sui gravami interposti, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento per quanto di ragione delle impugnazioni proposte e in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia impugnata, rigettava la domanda risarcitoria proposta verso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e
limitava la condanna al risarcimento nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE ai soli danni patrimoniali.
-Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Ha resistito, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
È rimasta intimata l’RAGIONE_SOCIALE.
-All’esito, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e il controricorrente ha accettato la rinuncia.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 1669 c.c., per avere la Corte di merito escluso la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, nonostante avesse concorso nella causazione di fatti illeciti a copertura di atti falsi dell’RAGIONE_SOCIALE, come confermati dal RAGIONE_SOCIALE, in violazione dell’art. 32 RAGIONE_SOCIALE legge n. 1150/1942, dell’art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge n. 1086/1971, dell’art. 21 -quinquies RAGIONE_SOCIALE legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., senza che gli atti fossero trasmessi alla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica, in spregio all’art. 331 c.p.p.
-Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame dell’eccezione di falso in perizia e RAGIONE_SOCIALE richiesta rinnovazione RAGIONE_SOCIALE stessa, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, e ciò in violazione RAGIONE_SOCIALE legge n. 10/1991, del d.P.R. n. 412/1993 e del d.m. 13 dicembre 1993, con la contestuale violazione dell’art.
331 c.p.p. per mancata denuncia dei falsi riscontrati e in primis in ordine all’autorizzazione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 328/1998.
3. -Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., RAGIONE_SOCIALE falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., per avere la Corte RAGIONE_SOCIALE negato la condanna degli enti pubblici resistenti al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata.
4. -Sennonché, come anzidetto, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con atto di rinuncia notificato il 14 febbraio 2025 e depositato il 19 febbraio 2025, cui ha fatto seguito l’accettazione del controricorrente RAGIONE_SOCIALE con atto di accettazione notificato il 14 febbraio 2025 e depositato il 19 febbraio 2025.
Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, senza che siano regolate le spese di tale giudizio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015).
Per effetto RAGIONE_SOCIALE rinuncia, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015).
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda