Estinzione del giudizio per rinuncia: un’analisi della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di estinzione del giudizio nel contesto di un procedimento davanti alla Corte di Cassazione. Questo esito processuale, spesso meno noto ai non addetti ai lavori rispetto a una sentenza di accoglimento o rigetto, ha conseguenze pratiche significative, specialmente in materia di spese legali e sanzioni accessorie. Analizziamo come la rinuncia al ricorso da parte del soggetto proponente abbia chiuso definitivamente la controversia.
La vicenda processuale: dai buoni fruttiferi alla Cassazione
La controversia trae origine da una decisione della Corte di Appello che aveva condannato una nota società di servizi finanziari a corrispondere a un gruppo di eredi una somma considerevole, pari all’importo aggiornato del rendimento di sei buoni fruttiferi postali. Questi titoli erano stati originariamente sottoscritti dal loro dante causa.
Insoddisfatta della pronuncia di secondo grado, la società aveva deciso di presentare ricorso per Cassazione, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte. Gli eredi, d’altro canto, avevano scelto di non costituirsi nel giudizio di legittimità, rimanendo quindi “intimati”, ovvero parti non attive nel procedimento.
La rinuncia al ricorso e l’estinzione del giudizio
Il colpo di scena si è verificato quando la società ricorrente ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso. Questo atto unilaterale ha cambiato radicalmente le sorti del processo. La rinuncia, infatti, è uno strumento processuale che consente alla parte che ha promosso l’impugnazione di manifestare la volontà di non proseguire nell’azione legale.
La conseguenza diretta di tale atto è, come stabilito dalla Corte, l’estinzione del giudizio. Il processo, in altre parole, si conclude senza che i giudici entrino nel merito della questione per stabilire chi avesse ragione. La sentenza della Corte di Appello, a questo punto, diventa definitiva.
La decisione della Corte su spese e contributo unificato
L’aspetto più interessante della decisione della Corte di Cassazione riguarda le conseguenze accessorie dell’estinzione. La pronuncia chiarisce due punti fondamentali.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la propria decisione sulla base di tre principi chiari e consolidati.
In primo luogo, la rinuncia al ricorso è la causa diretta e sufficiente per dichiarare l’estinzione del giudizio. Non è necessaria alcuna accettazione da parte degli intimati, specialmente se questi non hanno svolto attività difensiva.
In secondo luogo, la questione delle spese legali. Poiché gli eredi non si sono costituiti e non hanno sostenuto costi per difendersi nel giudizio di Cassazione, la Corte ha stabilito che non vi fosse necessità di provvedere a una loro regolazione. Manca, infatti, una parte a cui liquidare le spese.
Infine, la Corte ha escluso l’applicazione del cosiddetto “raddoppio del contributo unificato”. Questa sanzione pecuniaria è prevista solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non quando il giudizio si estingue per rinuncia. La Corte ha richiamato un suo precedente (Cass. 34025/2023) a sostegno di questa interpretazione, evidenziando come l’estinzione sia un esito processuale differente da quelli sanzionati dalla legge.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma che la rinuncia al ricorso è un atto che chiude irrevocabilmente un contenzioso in Cassazione, rendendo definitiva la sentenza impugnata. Dal punto di vista pratico, insegna che tale scelta strategica, se compiuta prima che la controparte si costituisca, può evitare al rinunciante la condanna al pagamento delle spese legali del grado di giudizio. Inoltre, chiarisce in modo inequivocabile che l’estinzione del processo non comporta il pagamento del doppio del contributo unificato, distinguendo nettamente questa fattispecie dalle ipotesi di soccombenza nel merito.
Cosa succede se la parte che ha fatto ricorso in Cassazione decide di rinunciare?
La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio, ovvero la sua chiusura definitiva senza una decisione nel merito della questione.
Se il giudizio si estingue per rinuncia, chi paga le spese legali?
Nel caso specifico analizzato, la Corte ha stabilito che non era necessario regolare le spese di lite, poiché la parte intimata (contro cui era stato fatto il ricorso) non si era costituita e non aveva svolto alcuna attività difensiva.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, si deve pagare il doppio del contributo unificato?
No, la Corte ha chiarito che non vi è luogo alla pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, poiché tale sanzione si applica solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non in caso di estinzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24735 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24735 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/09/2024
Oggetto:
buoni fruttiferi postali
AC – 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13388/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME;
-intimati –
avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, sezione civile, n. 1238/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del
10 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia l’ ha condannata a corrispondere a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME la somma di euro 68.335,80, oltre accessori, pari all’importo aggiornato del rendimento di sei buoni fruttiferi postali ordinari serie Q/P, sottoscritti dal comune dante causa NOME COGNOME.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
Con atto datato 11 luglio 2024, la ricorrente ha rinunciato al ricorso.
CONSIDERATO CHE
La rinuncia al ricorso, stante la mancata attività difensiva della parte intimata, determina l’ estinzione del giudizio;
non v’è necessita di regolazione delle spese di lite di fase, stante la mancata costituzione degli intimati;
non v’è luogo alla pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, stante l’esito del giudizio (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre