Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2499 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2499 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2024
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
C.C. 17/01/2024
QUERELA DI FALSO
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
–
ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
e
NOME; – intimata –
avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 1118/2021 (pubblicata il 10 giugno 2021);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME; Rilevato:
-che con atto di citazione notificato il 21.06.2017 l’AVV_NOTAIO conveniva, dinanzi al Tribunale di Bari, COGNOME NOME e COGNOME NOME (coniuge separata dal primo), per sentir:
accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione di COGNOME NOME apposta in calce al documento datato 7.12.1996, richiamato nella comparsa di costituzione datata 30.05.2016, depositata il 1° giugno 2016, e menzionata nell’indice al n. 10 ed allegata al fascicolo dell’AVV_NOTAIO, indicata come ‘copia dichiarazione privata del 7 dicembre 1996’, nell’interesse di NOME COGNOME, nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Bari recante il n. R.G. NUMERO_DOCUMENTO per l’udienza del 30.10.2017;
ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall’originale del documento impugnato;
escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte da COGNOME NOME nel predetto giudizio;
che si costituiva in giudizio il solo COGNOME NOME (mentre rimaneva contumace la COGNOME), il quale deduceva la nullità dell’atto di citazione per difetto dei requisiti imposti dall’art. 221 c.p.c., facendo presente che non era stato né allegato né depositato il documento impugnato;
-che, alla prima udienza, l’attore confermava la querela di falso e, all’esito dell’espletata c.t.u. grafologica, l’adito Tribunale, con sentenza n. 893/2020, accoglieva la domanda introduttiva e, quindi, dichiarava la falsità del menzionato documento;
-che, decidendo sull’appello avanzato dal COGNOME, resistito dal AVV_NOTAIO e con la costituzione anche della COGNOME NOME, la Corte di appello di Bari -con sentenza n. 1118/2021 (pubblicata il 10.6.2021) -lo rigettava, rilevando la sufficienza e la condivisione delle valutazioni operate dal giudice di primo grado in ordine alle
risultanze della c.t.u. dallo stesso disposta, evidenziando anche l’ulteriore e non trascurabile circostanza dall’avere, la COGNOME NOME, nel costituirsi in secondo grado, espressamente disconosciuto la firma apposta sul documento contenente la controdichiarazione del 1996, oggetto di querela;
che contro la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, il COGNOME NOME, avverso il quale si è costituito con controricorso il COGNOME NOME, mentre l’altra intimata COGNOME NOME non ha svolto attività difensiva in questa sede;
che il consigliere delegato ai sensi del novellato art. 380bis c.p.c. formulava una proposta di manifesta infondatezza del ricorso, con riferimento alla quale, però, la parte ricorrente chiedeva la decisione del ricorso nel termine e nella forma previste dal secondo di detta norma;
Considerato :
che il ricorrente COGNOME NOME ha, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., depositato dichiarazione del 22 dicembre 2023 di rinuncia al ricorso dallo stesso sottoscritta e vistata dal suo difensore, che risulta essere stata accettata, in un unico contesto documentale, dai difensori del controricorrente COGNOME NOME (unica parte intimata costituita);
che, pertanto, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art. 391 c.p.c., con compensazione integrale delle spese dello stesso giudizio, così come richiesto dalle parti medesime;
che da siffatta pronuncia consegue che non sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza delle condizioni per il
versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e ne compensa integralmente le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile