Estinzione del Giudizio: Quando la Rinuncia al Ricorso Chiude il Caso
L’estinzione del giudizio è un meccanismo processuale che pone fine a una causa prima di una decisione sul merito. Una delle cause più comuni è la rinuncia agli atti da parte di chi ha promosso l’azione legale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito le conseguenze dirette di tale scelta, in un caso originato da una controversia sulla proprietà di un immobile. Questo provvedimento offre uno spunto chiaro per comprendere quando e come un processo può concludersi definitivamente per volontà delle parti.
Il Contesto della Causa: Dalla Proprietà Contesa alla Cassazione
La vicenda legale ha inizio con una disputa sulla proprietà di un vano di passaggio. Il giudizio di primo grado, svoltosi presso il Tribunale locale, si era concluso con una sentenza sfavorevole per una delle parti. Quest’ultima aveva quindi proposto appello, ma la Corte d’Appello aveva confermato la decisione iniziale, respingendo il gravame.
Non arrendendosi, gli eredi della parte soccombente avevano deciso di portare la questione fino all’ultimo grado di giudizio, proponendo ricorso per cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza d’appello per presunti errori di diritto.
La Svolta Processuale: la Rinuncia al Ricorso
Durante il giudizio di legittimità, il Collegio aveva emesso un’ordinanza interlocutoria, ordinando ai ricorrenti di notificare il ricorso ad alcune parti del precedente giudizio di merito che non erano state correttamente coinvolte.
Successivamente a questo adempimento, è avvenuto il colpo di scena: il difensore dei ricorrenti ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, regolarmente sottoscritto dai suoi assistiti. Questo atto ha cambiato radicalmente il destino del processo, spostando il focus dalla discussione sul merito della controversia alla semplice presa d’atto della volontà dei ricorrenti di non proseguire.
Le Conseguenze dell’Estinzione del Giudizio Secondo la Cassazione
Di fronte all’atto di rinuncia, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che applicare la normativa vigente. La decisione è stata quindi di dichiarare l’estinzione del giudizio, chiudendo definitivamente la procedura.
Un aspetto importante riguarda la gestione delle spese legali. Poiché le controparti (i resistenti) non si erano costituite nel giudizio di Cassazione, rimanendo quindi ‘intimate’, la Corte non ha emesso alcuna pronuncia sulle spese. In pratica, ogni parte ha sostenuto i propri costi.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è puramente processuale e si fonda sull’articolo 391 del codice di procedura civile. Questa norma stabilisce che la rinuncia al ricorso, se ritualmente formalizzata, produce l’effetto automatico dell’estinzione del processo. La Corte non entra nel merito delle ragioni che hanno spinto i ricorrenti alla rinuncia, ma si limita a verificare la validità formale dell’atto. La mancanza di una condanna alle spese è giustificata dal fatto che le controparti non hanno svolto attività difensiva nel giudizio di Cassazione, non avendo quindi maturato il diritto a un rimborso.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un chiaro esempio di come la volontà delle parti possa determinare la fine di un contenzioso. La rinuncia al ricorso è uno strumento definitivo che preclude qualsiasi ulteriore esame della controversia in quella sede. Per i cittadini e le imprese, questa decisione sottolinea l’importanza di ponderare attentamente la scelta di proseguire un’azione legale fino all’ultimo grado di giudizio, poiché la rinuncia, pur ponendo fine alla lite, comporta la perdita definitiva della possibilità di ottenere una riforma della sentenza impugnata.
Cosa succede quando una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità, ponendo fine al procedimento senza emettere una decisione sul merito della questione.
Perché la Corte non ha deciso sulle spese legali in questo caso?
La Corte non si è pronunciata sulle spese perché le altre parti (gli intimati) non si erano costituite nel giudizio di Cassazione, ovvero non avevano partecipato attivamente alla difesa e, di conseguenza, non avevano sostenuto costi ripetibili.
Qual è il fondamento normativo per la dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia?
Il fondamento è l’articolo 391 del codice di procedura civile, il quale prevede che il processo si estingua a seguito della rinuncia al ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27646 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27646 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15730/2019 R.G. proposto da : COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrenti- contro
NOME COGNOME, COGNOME NOME, CONDOMINIO INDIRIZZO
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MESSINA n. 131/2019 depositata il 26/02/2019.
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14.10.2025, dal Presidente NOME COGNOME;
RILEVATO
che NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME NOME, eredi del defunto NOME COGNOME, hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi contro la sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 131/2019 che aveva respinto il gravame proposto dal loro dante causa contro la sentenza di primo grado emessa dal locale Tribunale (n. 244/2011) in un giudizio sulla proprietà di un vano di passaggio;
che le altre parti sono rimaste intimate;
che con ordinanza interlocutoria del 11.3-27.3.2025 il Collegio ha ordinato la notifica del ricorso ad alcune parti del giudizio di merito a cui i ricorrenti non avevano notificato l’atto;
che in data 21.5. e 26.6.2025 il difensore dei ricorrenti ha depositato in pct atto di rinunzia al ricorso per cassazione sottoscritto dalle parti, sicché va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 391 cpc, senza alcuna pronuncia sulle spese, risultando le altre parti intimate;
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.
Roma, 14.10.2025.
Il Presidente NOME COGNOME