Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10533 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10533 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7129/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la RAGIONE_SOCIALE della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE CONSORZIO RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, COGNOME NOME COGNOME, COGNOME NOMERAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
-intimati-
sul
contro
ricorso
incidentale
proposto da
RAGIONE_SOCIALE CONSORZIO RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE COGNOME ( -) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente incidentale- contro
NOME COGNOME NOME FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 1315/2022 depositata il 15/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
–NOME COGNOME è stato direttore generale del RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE dal gennaio 2011 alla primavera del 2013 , data in cui è stato licenziato per giusta causa.
Con sentenza del 2015, il COGNOME è stato condannato a risarcire al Consorzio ed a RAGIONE_SOCIALE rilevanti importi di cui, secondo le sentenze dei giudici del lavoro, si sarebbe appropriato versandole, ad apparente titolo di locazione, ad alcune società a lui riconducibili.
-In ragione di tale credito, le due società, poi fallite, hanno agito per la revocatoria di un atto di donazione che il COGNOME aveva fatto di un suo immobile a favore della moglie NOME COGNOME.
Nel giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Alessandria, le due creditrici hanno sostenuto che il COGNOME era consapevole del debito che aveva con esse sin dal 2011, ossia sin dal momento in cui aveva posto in essere le condotte di distrazione dei fondi sociali.
Per contro, i due convenuti hanno eccepito la mancanza di prova dei presupposti della revocatoria.
-Il Tribunale di Alessandria ha rigettato la domanda con l’argomento che non era stata allegata copia della donazione oggetto di revocatoria.
Questa decisione è stata impugnata in via principale dal fallimento del Consorzio e, in via incidentale, ma adesiva, da RAGIONE_SOCIALE
La Corte di Appello di Torino ha accolto l’appello principale dichiarando inammissibile quello incidentale.
-Contro questa decisione propongono ricorso per Cassazione sia il Taverna che la Guazzone con tre motivi di censura. Il fallimento del Consorzio si è costituito con controricorso e ricorso incidentale con un motivo di censura.
Ragioni della decisione
Va pregiudizialmente osservato che anteriormente all’udienza i ricorrenti, in via principale e incidentale, con atto d.d. 13/3/2025 hanno dichiarato di rinunciare ai rispettivi ricorsi e di accettare la rinunzia di controparte.
Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia al ricorso ex art. 391 c.p.c.
Non è a farsi luogo a pronunzia in odine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, 4° co., c.p.c.
Trattandosi di rinuncia accettata non vi è luogo a raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia ai ricorsi, principale e incidentale, ex art. 391 c.p.c.
Il Presidente