Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2725 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2725 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26881/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME, domicilio digitale: EMAILpec.studiolegalegetroEMAIL
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del controricorso, dall’avv. NOME COGNOME, domicilio digitale: EMAIL
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza del la Corte d’appello di Roma n. 5867/2022, pubblicata in data 22 settembre 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME:
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma rigettava le domande, avanzate da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, di risoluzione per inadempimento del contratto di affiliazione commerciale finalizzato alla rivendita di prodotti e servizi di telefonia, stipulato dalle parti nell’ottobre 2017, e di risarcimento dei danni.
La Corte d’appello di Roma, investita del gravame interposto da RAGIONE_SOCIALE nel riformare la sentenza di primo grado, ha dichiarato risolto il contratto di affiliazione commerciale e condannato Wind Tre s.p.a. a pagare, a titolo di risarcimento dei danni, la complessiva somma di euro 132.697,00.
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per la cassazione della suddetta decisione, affidato a tre motivi, mentre RAGIONE_SOCIALE resiste mediante controricorso e propone ricorso incidentale, con un unico motivo.
Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
In prossimità dell’adunanza camerale l e parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso principale ed al controricorso con ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale, denunziando la ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 1463 cod. civ. , dell’art. 12.2 del contratto di franchising e dell’art. 3 della legge n. 129/2004’ , la
ricorrente impugna il capo della sentenza con cui è stata accolta la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e addebita al giudice d’appello di non avere considerato che era stata costretta a recedere dal contratto di collaborazione commerciale a causa della mancata disponibilità del locale commerciale.
Con il secondo motivo la sentenza è impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte territoriale errat o nel ritenere assolto l’onere della prova gravante su RAGIONE_SOCIALE relativo all’asserita stipulazione, tra essa ricorrente e un diverso affiliato, di un contratto di locazione avente ad oggetto il medesimo punto vendita, pur in assenza di dimostrazione di tale circostanza.
Con il terzo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 2056 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 1226 cod. civ., la ricorrente impugna il capo della sentenza con il quale è stato liquidato, in favore della controricorrente, il danno da perdita di guadagno e sostiene che il giudice d’appello avrebbe errato ‘nel considerare dimostrato il danno e nell’aver liquidato anche equitativamente il relativo risarcimento’.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale è dedotta ‘la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. con riferimento alla sottoscrizione di un contratto di sublocazione di ramo d’azienda da parte di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE relativo al locale del centro commerciale Torrino’.
La ricorrente incidentale contesta alla Corte d’appello di avere ritenuto documentalmente provata la conclusione in forma scritta di un contratto di sublocazione di ramo d’azienda, sebbene il documento richiamato non fosse stato mai da essa sottoscritto.
5 . L’intervenuta rinuncia al ricorso principale ed al ricorso incidentale esime il Collegio dall’esame dei motivi di ricorso e impone
la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 -3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi come quella verificatasi nella specie (Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione