Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2725 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 2725  Anno 2025
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26881/2022 R.G.  proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata  e  difesa,  giusta  procura  in  calce  al  ricorso,  dall’AVV_NOTAIO, domicilio digitale: EMAIL
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata  e  difesa,  giusta  delega  a  margine  del  controricorso, dall’AVV_NOTAIO, domicilio digitale: EMAIL
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso  la  sentenza  del la  Corte  d’appello  di Roma  n.  5867/2022, pubblicata in data 22 settembre 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME Condello:
FATTI DI CAUSA
 Il  Tribunale  di  Roma  rigettava  le  domande,  avanzate  da  RAGIONE_SOCIALE nei  confronti di  RAGIONE_SOCIALE,  di  risoluzione  per inadempimento  del  contratto  di  affiliazione  commerciale  finalizzato alla  rivendita  di  prodotti  e  servizi  di  telefonia,  stipulato  dalle  parti nell’ottobre 2017, e di risarcimento dei danni.
 La  Corte  d’appello  di  Roma,  investita  del  gravame  interposto da  RAGIONE_SOCIALE,  nel  riformare  la  sentenza  di  primo  grado,  ha dichiarato risolto il contratto di affiliazione commerciale e condannato RAGIONE_SOCIALE  a  pagare,  a  titolo  di  risarcimento  dei  danni,  la complessiva somma di euro 132.697,00.
RAGIONE_SOCIALE propone  ricorso  per  la cassazione  della suddetta  decisione,  affidato  a  tre  motivi,  mentre  RAGIONE_SOCIALE resiste mediante controricorso e propone ricorso incidentale, con un unico motivo.
 Il  ricorso  è  stato  avviato  per  la  trattazione  in  camera  di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
In  prossimità  dell’adunanza  camerale  l e  parti  hanno  depositato atto  di  rinuncia  al  ricorso  principale  ed  al  controricorso  con  ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
 Con  il  primo  motivo del  ricorso  principale,  denunziando  la ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 1463 cod. civ. , dell’art. 12.2 del contratto di franchising e dell’art. 3 della legge n. 129/2004’ ,  la
ricorrente  impugna il  capo  della  sentenza  con  cui  è  stata  accolta  la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e addebita al giudice d’appello di non avere considerato che era stata costretta a recedere  dal  contratto  di  collaborazione  commerciale  a  causa  della mancata disponibilità del locale commerciale.
Con il secondo motivo la sentenza è impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697  cod. civ., per avere la Corte territoriale errat o nel ritenere assolto l’onere della prova gravante su RAGIONE_SOCIALE relativo all’asserita stipulazione, tra essa ricorrente e un diverso affiliato, di un contratto di locazione avente ad oggetto il medesimo  punto  vendita,  pur  in  assenza  di  dimostrazione  di  tale circostanza.
Con il terzo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 2056 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 1226 cod. civ., la ricorrente impugna il capo della sentenza con il quale è stato liquidato, in favore della controricorrente,  il  danno  da  perdita  di  guadagno  e  sostiene  che  il giudice d’appello avrebbe errato ‘nel considerare dimostrato il danno e nell’aver liquidato anche equitativamente il relativo risarcimento’.
Con  l’unico motivo  del ricorso incidentale è  dedotta ‘la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. con riferimento alla sottoscrizione di un contratto di sublocazione di  ramo  d’azienda  da  parte  di  RAGIONE_SOCIALE  e  RAGIONE_SOCIALE relativo al locale del centro commerciale Torrino’.
La  ricorrente  incidentale  contesta  alla  Corte  d’appello  di  avere ritenuto documentalmente provata la conclusione in forma scritta di un contratto di sublocazione di ramo d’azienda, sebbene il documento richiamato non fosse stato mai da essa sottoscritto.
5 . L’intervenuta rinuncia al ricorso principale ed al ricorso incidentale esime il Collegio dall’esame dei motivi di ricorso e impone
la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 -3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi come quella verificatasi nella specie (Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M.
dichiara  estinto  il  giudizio  e  compensa  integralmente  tra  le  parti  le spese di lite.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Terza  Sezione