Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27474 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27474 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2544/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappres. p.t.,; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME rappresentati e difes i dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-ricorrenti
–
-contro-
RAGIONE_SOCIALE 2 RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t- e per essa RAGIONE_SOCIALE– rappresentata e difesa d all’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t.;
-intimata-
avverso la sentenza n. 5410/2020, de lla Corte d’appello di Roma, depositata in data 3.11.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2025 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con atto notificato il 15 ottobre 2019 RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, NOME e NOME COGNOME appellarono la sentenza emessa il 5.8.2019 con la quale il Tribunale di Roma, nel definire la causa da loro promossa nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.p.a., aveva accolto parzialmente la domanda, accertando la nullità delle pattuizioni di interessi usurari in relazione all’originaria linea di credito per elasticità di cassa, nonché la nullità della pattuizione delle commissioni di massimo scoperto nei limiti in cui erano state applicate sugli utilizzi dell’affidamento extra-fido, ovvero conteggiate sulla punta massima di utilizzo verificatasi nel trimestre, nella misura massima trimestrale, e in accoglimento della domanda di pagamento svolta in via riconvenzionale dall’istituto di credito, aveva condannato la RAGIONE_SOCIALE quale titolare dei rapporti bancari, la RAGIONE_SOCIALE, NOME e NOME COGNOME, quali fideiussori, al pagamento in solido in favore della RAGIONE_SOCIALE (cessionaria dell’originario credito di RAGIONE_SOCIALE della somma di € 24.708,89 oltre interessi dalla domanda al saldo, con la conseguente condanna della convenuta e della cessionaria RAGIONE_SOCIALE 2 RAGIONE_SOCIALE a correggere nella quantità accertata le relative segnalazioni alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei nominativi delle debitrici.
Con sentenza del 3.11.2020, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello delle due società e dei fideiussori, confermando la motivazione del Tribunale.
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, NOME e NOME COGNOME, ricorrono in cassazione, avverso la suddetta sentenza, con quattro motivi, illustrati da memoria.
RAGIONE_SOCIALE 2 RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 2697 cc e 112 cpc, nonché omesso esame di fatto decisivo, per aver la Corte d’appello ritenuto che la linea di credito per elasticità di cassa fosse cessata per volontà della banca, non essendo invece mai stata revocata.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 2697, 1815, cc, 112 e 116, cpc, nonché omesso esame di fatti decisivi, per aver la Corte d’appello escluso la violazioni della normativa antiusura conten ute nell’estensione della linea di credito concessa il 6.8.2008.
Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 2697, 1815, cc, 112 cpc, nonché omesso esame di fatto decisivo, per non aver la Corte d’appello esaminato la domanda risarcitoria relativa all’illegittima segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE.
Il quarto motivo denunzia violazione dell’art. 92 cpc e dei D.M. 55/14 e 37/18, nonché omesso esame di fatto decisivo, per aver la Corte territoriale condannato i ricorrenti al pagamento delle spese, pur in presenza di reciproca soccombenza e in difformità dai parametri delle tabelle forensi.
Il ricorso è stato oggetto di rinunzia da parte dei ricorrenti con atto del 13.5.2021, con compensazione delle spese, accettato dalla RAGIONE_SOCIALE
Pertanto, a norma dell’art. 390 cpc, il giudizio è estinto.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 settembre 2025
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME