Estinzione del Giudizio in Cassazione: Analisi di un Decreto
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi prima di una decisione sul merito. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come l’inerzia processuale possa portare a questa conseguenza, applicando il meccanismo della rinuncia presunta previsto dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile. Questo caso sottolinea l’importanza cruciale del rispetto dei termini perentori nel giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Una nota società di trasporti aveva presentato ricorso per cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano. Il caso era giunto all’attenzione della Suprema Corte, la quale, nell’ambito del procedimento semplificato, aveva formulato una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e l’aveva comunicata a entrambe le parti coinvolte: la società ricorrente e la parte controricorrente.
La procedura prevedeva che la parte ricorrente, qualora non avesse condiviso la proposta e avesse voluto proseguire con il giudizio, avrebbe dovuto presentare un’istanza per richiedere la decisione del ricorso. Tuttavia, la società non ha compiuto alcun atto in tal senso.
La Procedura Semplificata e l’Estinzione del Giudizio
L’articolo 380-bis del codice di procedura civile è stato introdotto per accelerare la definizione dei ricorsi in Cassazione palesemente inammissibili, improcedibili o infondati. La norma prevede che il relatore designato formuli una proposta di definizione, che viene notificata agli avvocati delle parti.
Il secondo comma della stessa norma stabilisce un punto cruciale: se la parte ricorrente non deposita un’istanza con cui chiede la decisione del ricorso entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione, il ricorso si intende automaticamente rinunciato. Questa ‘rinuncia presunta’ porta, di conseguenza, all’estinzione del giudizio.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nel decreto in esame, ha basato la sua decisione su una semplice constatazione fattuale e sull’applicazione diretta della normativa. I giudici hanno verificato che il termine di quaranta giorni, decorrente dalla comunicazione della proposta di definizione, era trascorso senza che la società ricorrente avesse manifestato la volontà di procedere con il giudizio.
Questo silenzio processuale è stato interpretato dalla legge come una rinuncia implicita al ricorso. Pertanto, la Corte ha ritenuto che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, e dell’art. 391 c.p.c., il ricorso dovesse intendersi rinunciato e si dovesse dichiarare l’estinzione dell’intero giudizio di cassazione. La decisione include anche la condanna alle spese, liquidate a favore della parte controricorrente e del suo avvocato, nominato difensore antistatario.
Le Conclusioni
Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale della procedura civile: la vigilanza sui termini processuali è un onere imprescindibile per le parti. Nel contesto del giudizio di Cassazione, il meccanismo della rinuncia presunta ex art. 380-bis c.p.c. agisce come un efficace strumento deflattivo, ma richiede la massima attenzione da parte dei difensori. L’inerzia non è neutra, ma produce l’effetto drastico dell’estinzione del giudizio, rendendo definitiva la sentenza impugnata e comportando la condanna al pagamento delle spese processuali. La decisione serve da monito sulla necessità di una gestione attiva e tempestiva degli adempimenti processuali, specialmente dinanzi alla Suprema Corte.
Cosa succede se la parte ricorrente non chiede la decisione del ricorso dopo aver ricevuto la proposta di definizione del giudizio?
Secondo l’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione.
Entro quale termine la parte ricorrente deve chiedere la decisione del ricorso per evitare la rinuncia presunta?
La parte ricorrente deve chiedere la decisione entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione del giudizio.
Chi paga le spese processuali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia presunta?
La parte ricorrente, il cui ricorso si intende rinunciato, viene condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 19611 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 19611 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 16/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 27132/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in TORINO INDIRIZZO COGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n.424/2024 depositata il 25/06/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 743,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. NOME COGNOME
Così deciso in Roma, il 12/07/2025