Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11796 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 11796 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22933-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, DIEGO DIRUTIGLIANO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 105/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 14/02/2019 R.G.N. 653/2017;
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/01/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 22933/19
Rilevato che:
Con sentenza del 14.2.2019 n. 105, la Corte d’appello di Torino respingeva l’appello proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione del tribunale di Alessandria che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, proposto da quest’ultima società nei confronti RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, volto a chiedere la restituzione del 90% contributi versati per gli anni 1994-1997 a seguito degli eventi alluvionali piemontesi del 1994, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 comma 90 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 350/03, per intervenuta decadenza.
Il tribunale rilevato che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 comma 90 cit., era stato consentito ai soggetti alluvionati di definire la propria posizione tributaria e contributiva versando il 10% del dovuto e che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 quater del DL n. 300/06, convertit o in legge n. 17/07 vi era stato il differimento del termine (originariamente fissato al 31.7.2004) al 31.7.2007 da considerarsi perentorio, per la presentazione RAGIONE_SOCIALEe domande di cui al medesimo art. 4 comma 90 cit., relative alla restituzione dei predetti contributi previdenziali, poiché la domanda di restituzione di tali contributi era stata presentata solo in data 1.4.2010, la società doveva considerarsi decaduta dal diritto alla richiesta restituzione.
La Corte d’appello confermava, in buona sostanza, la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l’istituto previdenziale ha resistito con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2033 e 2935
c.c. e del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 comma 17 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289/2002, RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 comma 90 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 350/03, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 quater RAGIONE_SOCIALEa legge n. 17/07, in relazione allo ius superveniens integrato dalla decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione europea UE 14.8.2015 (2015) n. 5549 e dall’art. 108 (già 88), terzo comma del TFUE, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte del merito aveva ritenuto che la società ricorrente fosse incorsa nella decadenza per non aver presentato la domanda di rimborso, nel termine fissato dall’art. 3 quater del DL n. 300/2006, convertito in legge n. 17/07, in quanto l’esercizio del diritto alla restituzione poteva essere azionato solo successivamente alla verifica RAGIONE_SOCIALEa compatibilità del beneficio, con l’ordinamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, che nella specie è intervenuta con la decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione europea n. 5549 del 14.8.2015.
Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2033 e 2935 c.c. e del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 comma 17 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289/2002, RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 comma 90 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 350/03, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 quater RAGIONE_SOCIALEa legge n. 17/07, in relazione allo ius superveniens integrato dall’art. 1 commi 771 -774 RAGIONE_SOCIALEa legge 205/17, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello non aveva riconosciuto alla società ricorrente la proroga dei termini per esercitare il diritto all’indennizzo (dilazionato) previsto dall’art. 1 commi 771 -774 cit., che spettava, invece, a tutte le aziende piemontesi attinte dalla alluvione del 1994 che avevano versato l’intero di quanto dovuto per tributi, contributi e premi per il triennio 1995/1997, rispetto alla soglia del 10%, mentre la previsione di apposita istanza all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe Entrate sarebbe solo un atto strumentale all’ottenimento del beneficio e non identificherebbe nell’E nte, il soggetto erogatore RAGIONE_SOCIALEe somme.
Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2033 e 2935 c.c. e del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 comma 17 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289/2002, RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 comma 90 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 350/03, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 quater RAGIONE_SOCIALEa legge n. 17/07, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 §1 (diritto a un equo processo), nella parte in cui garantisce il principio di sicurezza nei rapporti giuridici e il diritto di accesso a un giudice e all’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU (di ritto al rispetto dei
beni), quest’ultimo letto anche congiuntamente all’art. 14 CEDU (divieto di discriminazione), nonché alla luce RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 (diritto a un ricorso effettivo), RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 (diritto di proprietà) e degli artt. 20 (uguaglianza davanti alla legge) e 21 (non di scriminazione) RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea. Profili di illegittimità costituzionale, ex artt. 3 e 117 comma 1 Cost., perché la Corte d’appello aveva rigettato la domanda proposta dalla società, di restituzione dei contributi versati in eccedenza, applicando al caso di specie, la disposizione legislativa che prevede la presentazione di una domanda entro il termine di decadenza del 31.7.07 che è sia in contrasto con un’interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALEa disciplina nazionale applicabile, che non conforme alla disciplina europea, in tema di aiuti di Stato, in favore dei soggetti imprenditoriali colpiti da calamità naturali.
In via preliminare e dirimente, va rilevato come il ricorrente abbia rinunciato al ricorso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 390 c.p.c., per carenza d’interesse sopravvenuta alla prosecuzione RAGIONE_SOCIALEa controversia, alla luce RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza nel frattempo consolidatasi e da ultimo, nella decisione adottata il 13.10.2022 dalla Corte europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo con cui, dopo una prima positiva valutazione in sede di filtro preliminare, sarebbe stato respinto il ricorso n. 53414/ 19, presentato dall’odierno ricorrente, sulle questioni oggetto di controversia (cfr. atto di rinuncia).
Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese, alla luce del recente formarsi RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza, intervenuta quando il giudizio era stato già incardinato.
Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (cfr. Cass. n. 20697 del 2021; Cass. n. 3542 del 2017; v. anche Cass. n. 13636 del 2015; Cass. nn. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018).
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.1.24.