Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29252 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 29252 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 22777-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– resistenti con mandato –
Oggetto
R.G.N. 22777/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/09/2023
CC
STRANIERI NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 904/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 04/04/2017 R.G.N. 1779/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME. RILEVATO che:
NOME COGNOME propose opposizione – fondata sulla eccepita prescrizione del credito -avverso l’atto di pignoramento presso terzi, notificatogli da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in data 30.10.2012, e riferito a precedente cartella esattoriale notificata il 14.4.2001 su istanza dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in ragione di contributi previdenziali non versati;
il Tribunale di Lecce accolse l’opposizione dichiarando la prescrizione del credito;
la Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 904 del 2017, rigettò il gravame proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ritenendo applicabile il termine prescrizionale più breve previsto per i crediti originari, e non quello decennale;
la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avente causa di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un motivo relativo (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) alla violazione dell’art. 2946 c.c. in ragione della mancata applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione trattandosi di credito oggetto di cartella di pagamento notificata e non opposta dal debitore;
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE hanno depositato procura speciale in calce al ricorso notificato; NOME COGNOME non ha svolto attività difensiva;
contro
il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di gg. 60;
Considerato che:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di rinunzia al ricorso, notificato a mezzo pec alle altre parti, sebbene nessuna RAGIONE_SOCIALE stesse avesse svolto attività difensiva;
che, pertanto, s’impone declaratoria d’estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19